Statuto della “Strada dei vini e dei sapori”
Costituzione e durata
1) E’ costituita un’Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata “STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA” con sede legale presso la Provincia di Ferrara – Castello Estense – 44100 Ferrara.
2) La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi); rispetto a tale data l’Assemblea dei soci può con propria deliberazione disporre la proroga o l’anticipato scioglimento dell’Associazione.
Definizione territoriale della STRADA
Si intende tutto il territorio della Provincia di Ferrara; la STRADA può essere altresì estesa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, alle altre Province confinanti.
Scopi
1) L’Associazione “STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA” non ha fini di lucro e persegue l’affermazione dell’identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell’area di riferimento con i seguenti scopi:
a) valorizzare sui territori della STRADA le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agro alimentari e le specialità enogastronomiche, le produzioni tipiche ed i servizi nel quadro di una economia eco compatibile;
b) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della STRADA;
c) incentivare lo sviluppo economico del territorio mediante la promozione di una offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi; d) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione e l’aggiornamento professionale;
2) Attività finalizzate al raggiungimento degli scopi:
a) Operare con gli enti locali al fine di definire la segnaletica informativa ed il marchio di riferimento della STRADA ed adeguarli alla normativa vigente;
b) Definire nel rispetto delle finalità anzidette il disciplinare di gestione della STRADA per ogni singolo prodotto;
c) Definire gli standard minimi di qualità delle aziende e delle imprese aderenti dei diversi settori produttivi;
d) Garantire agli associati l’informazione di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l’esercizio della specifica attività od occorrenti per l’adeguamento agli standard di qualità, nonché sulle possibilità di finanziamento per l’esercizio dell’attività;
e) Esercitare un’azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard minimi di qualità;
f) Svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
g) Diffondere l’immagine e la conoscenza della STRADA attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializzazione ed attività di rappresentanza nell’ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche;
h) Pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della STRADA;
i) Rappresentare in giudizio gli interessi dell’Associazione e dei singoli associati qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.
Ed ogni altra attività che possa essere utile al raggiungimento degli scopi dell’Associazione stessa.
Soci
1) Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione:
a) aziende agricole singole o associate e/o produttori specializzati in produzioni tipiche dei territori od in servizi agro ambientali;
b) Aziende agrituristiche;
c) Aziende e/o singoli produttori vitivinicoli;
d) Associazioni e consorzi di tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti tipici;
e) Enoteche e/o botteghe del vino o dei prodotti tipici;
f) Enti locali, loro consorzi, Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, Enti Parco e Riserve naturali;
g) Esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
h) Imprese artigiane e commerciali esercenti attività in stretta attinenza con gli scopi della STRADA;
i) Attività della ricezione alberghiera ed extra alberghiera, ivi compresi i bed & breakfast;
j) Negozi di prodotti gastronomici e alimentari e botteghe o punti vendita dell’artigianato artistico;
k) Imprese turistiche (agenzie di viaggio o tour operator) o imprese del trasporto turistico o imprese di servizio al turismo;
l) Scuole ed istituti professionali scolastici (settore agricoltura, turistico Alberghiero e della ristorazione);
m) Organizzazioni professionali ed associazioni dei settori interessati;
n) Istituzioni ed associazioni culturali, ambientali, ricreative ed educative con finalità in stretta attinenza con gli scopi della STRADA;
o) Associazioni turistiche locali (Pro Loco, ecc.)
p) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che perseguono scopi coerenti con gli obiettivi della presente legge;
q) Altre imprese aventi interesse alla realizzazione dell’Itinerario;
r) Altri soggetti individuati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione per caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione.
2) Requisito indispensabile dell’aspirante socio per essere ammesso a far parte dell’Associazione è, oltre al rispetto di quanto previsto nei Regolamenti della STRADA anche per quanto concerne il Disciplinare dei singoli prodotti e gli standards minimi di qualità, la presenza costante sui territori della STRADA, con strutture produttive in proprietà od in possesso ovvero con proprie sedi o con rappresentanze di interessi. Non è posto limite alcuno al numero dei soci. 3) Ai fini e per gli effetti previsti dal seguente Statuto, i soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari. I Soci Fondatori sono coloro che hanno inizialmente sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione. I Soci Onorari sono coloro hai quali lo specifico status è stato riconosciuto e conferito dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti nell’ambito d’azione e di ricerca socio economico culturale dell’Associazione.
Ammissione
1) Le domande di ammissione debbono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e del regolamento interno.
2) Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all’accoglimento della domanda ed all’iscrizione come Socio Ordinario informandone il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e riferisce in merito all’Assemblea nella prima riunione utile.
3) L’acquisita qualità di Socio Ordinario si conserva a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo art. 8.
Quote sociali. Contributi.
1) Tutti i soci, ad esclusione dei Soci Fondatori e dei Soci Onorari, si impegnano a: versare una quota di ammissione iniziale. Tutti i soci, ad esclusione dei Soci Onorari si impegnano a:
a) versare una quota annuale di partecipazione, definita per tipologia e/o categoria di appartenenza;
b) Cedere gratuitamente prodotti da utilizzare per attività di rappresentanza.
2) Viene stabilita inoltre una quota di avviamento iniziale di cui si fanno carico i Soci Fondatori Pubblici e Privati secondo i seguenti importi:
a) La quota di avviamento iniziale corrisposta dai Soci Fondatori Privati ammonta a Lire 500.000 (Euro 258,22);
b) La quota di avviamento iniziale corrisposta dai Soci Fondatori Pubblici non sarà superiore a Lire 5.000.000 (Euro 2.582,28).
3) L’entità delle quote è determinata annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea dei soci. La quota non è mai rivalutabile. Le modalità di pagamento sono inserite nel Regolamento dell’Associazione.
4) L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di determinare e richiedere il versamento di contributi straordinari, senza obbligo per i soci di aderire alla richiesta.
5) L’Associazione può ricevere contributi finanziari da enti, altre associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.
6) L’Associazione può svolgere attività di consulenza, servizi, promozione per conto di soggetti pubblici e privati in coerenza con gli scopi sociali.
7) Le quote di cui ai commi 1) e 2) non sono rimborsabili, neppure parzialmente.
8) Il Consiglio di Amministrazione può determinare e richiedere il versamento di contributi volontari per la realizzazione di iniziative specifiche.
Obblighi del socio
1) Il socio si impegna a:
a) osservare pienamente le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi dell’Associazione; promuovere ed agevolare le finalità sociali dell’Associazione;
b) Permettere ai componenti e/o agli incaricati degli organi esecutivi dell’Associazione di accedere direttamente od insieme ad esperti ai terreni e/o locali del socio destinati ad attività rientranti negli ambiti della STRADA al fine di consentire i controlli di competenza;
c) Accettare che gli incaricati degli organi esecutivi dell’Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal socio come prescritto da disposizioni statutarie o regolamentari dell’Associazione.
Le attività di controllo ed ispezione di cui ai punti b) e c) sono espletate nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza.
Perdita della qualità di socio
1) La qualità di socio dell’Associazione viene meno:
a) per decesso (socio persona fisica) o per scioglimento (socio persona giuridica):
b) Per vendita della proprietà o cessazione dell’attività;
c) Per recesso volontario del socio (le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata con sei mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso);
d) Per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali, nei termini fissati dall’Assemblea, da frode od inadempienza grave (in particolare per quanto concerne il rispetto del disciplinare e degli standard minimi di qualità e la accettazione dei controlli) accertata nei confronti delle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Associazione.
In nessun caso è prevista la restituzione delle quote di cui all’art. 6, comma 1 e 2, punti a) e b), del contributo di cui all’art. 6, comma 4 e comma 8.
Successione per decesso o cambio di Proprietà
1) Nel caso di decesso dell’associato o cambio di proprietà o ragione sociale o affittanza di azienda, gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di centoventi giorni. La domanda è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti e doveri del precedente associato.
2) Il Consiglio di Amministrazione deve accertare nel nuovo socio il possesso dei requisiti prescritti.
3) Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.
Provvedimenti disciplinari
1) Il socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell’Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento o che comunque provochi un danno agli interessi della STRADA, è soggetto alle seguenti sanzioni, graduate in relazione alla gravità della mancanza:
a) richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l’applicazione delle sanzioni più gravi;
b) Sospensione temporanea dei diritti associativi e dei servizi della STRADA fermo restando l’obbligo del pagamento delle quote sociali alle normali scadenze;
c) Esclusione dall’Associazione e dalla STRADA.
2) Il Consiglio di Amministrazione, accerta la mancanza del socio, deve contestarla a quest’ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata, comunicando i provvedimenti stabiliti entro 30 giorni dall’accertamento.
Organi dell’Associazione
1) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente e il Vicepresidente;
d) Il Collegio dei Sindaci revisori;
e) Il Collegio dei Probiviri.
Assemblea dei soci
1) L’Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci (o loro delegati) purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all’art. 6 rappresenta ed impegna la totalità di questi.
2) Le deliberazioni, prese dall’Assemblea regolarmente costituita ed approvate con le prescritte maggioranze, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta, e può rappresentare al massimo altri due soci. Per le deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non possono ricevere deleghe da altri soci.
3) L’Assemblea è convocata dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione quando lo reputi opportuno o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei soci. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro trenta giorni dalla data della richiesta.
4) La convocazione viene fatta dal Presidente con invito scritto ai singoli soci da inviarsi almeno dieci giorni prima della seduta tramite posta o anche a mezzo fax o posta elettronica laddove concordato con i soci. L’avvio della convocazione deve specificare la data e l’ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione, il luogo della riunione (che potrà essere la sede dell’Associazione od ogni altro idoneo luogo all’interno del territorio di riferimento) e l’ordine del giorno dei lavori. Alla convocazione dell’Assemblea deve essere data adeguata pubblicità, nei modi che saranno previsti dal Regolamento.
5) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da un socio nominato seduta stante dall’Assemblea.
6) Prima di iniziare i lavori, l’Assemblea elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario incaricato di redigere il verbale ed eventualmente due scrutatori. Il verbale deve contenere l’elenco dei soci presenti o deleganti e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
7) Sono compiti istituzionali dell’Assemblea Ordinaria, non trasferibili:
a) la discussione e l’approvazione del bilancio (preventivo/consuntivo) corredato dalle relazioni di presentazione del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Revisione dei Conti;
b) La definizione delle direttive generali di azione dell’Associazione;
c) La determinazione dell’ammontare delle quote sociali;
d) L’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
e) La nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
f) La designazione dei Soci Onorari;
g) L’approvazione del Regolamento interno e del disciplinare contenente gli standard minimi di qualità delle aziende e delle imprese aderenti dei diversi settori produttivi.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dal termine dell’esercizio annuale. In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza, di persona o per delega, di almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione la deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti.
8) Sono compiti istituzionali dell’Assemblea Straordinaria non trasferibili:
a) la modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto;
b) Lo scioglimento anticipato della Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, nei termini e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di persona o per delega della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti. La deliberazione di scioglimento anticipato dell’Associazione deve riportare il voto favorevole di almeno la maggioranza dei Soci Fondatori ancora presenti nell’Associazione.
9) Le votazioni avvengono di norma in modo palese. Con modalità segreta su specifica richiesta della maggioranza dell’Assemblea o nel caso di nomina di persone.
10) L’Assemblea può disporre a favore degli organi dell’Associazione, determinando modalità e destinatari, l’erogazione di compensi o rimborsi spese.
Consiglio di Amministrazione
1) L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti eletti dall’Assemblea fra i soci o loro rappresentanti. Al massimo un terzo dei seggi, approssimato per difetto, è riservato ai soci enti locali e camere di commercio; due terzi dei seggi spettano ai soci delle diverse categorie economiche indicate all’art. 4, con l’intento di assicurare, nel limite del possibile, la presenza di ciascuna di esse.
2) Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze il socio con maggiore anzianità nell’Associazione.
3) I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ad eccezione del primo mandato che durerà fino alla prima assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio.
4) Il Consiglio provvede alla nomina di un Segretario tra i propri membri, tra i soci non Consiglieri o tra personale esterno. Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, escluso quelli che per legge o per Statuto sono demandati all’Assemblea o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale. In particolare: – nomina il tesoriere; – redige il bilancio secondo le disposizioni di Legge, corredato da una relazione sull’andamento della gestione; – delibera sull’ammissione dei nuovi soci; – delibera sull’esclusione dei soci; – propone all’Assemblea il Regolamento; – nomina, secondo criteri di competenza e professionalità, i componenti del Comitato incaricato delle operazioni di controllo preliminare e periodico sulla conformità delle aziende associate agli standards minimi di qualità previsti dallo specifico regolamento e sulla persistenza dei requisiti richiesti; – delibera ogni altro atto di amministrazione.
5) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno 7 giorni prima della riunione tramite posta o anche a mezzo fax o posta elettronica laddove concordato. L’avviso di convocazione deve specificare l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora nonché l’elenco delle materie da trattare. Non è ammessa la delega.
6) Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza di voti espressi dai presenti. In caso di parità il voto del Presidente forma la maggioranza. Le deliberazioni adottate, con i risultati delle votazioni, sono trascritte nel registro dei verbali.
7) L’assenza non motivata di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta l’immediata decadenza dello stesso.
8) Qualora nel corso del mandato, per motivazioni diverse, vengano a mancare uno o più Consiglieri, questi saranno sostituiti laddove possibile, per cooptazione dai primi dei non eletti delle varie categorie economiche: questi resteranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria, che ne dovrà ratificare la nomina.
9) Il Consiglio predispone il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione e la gestione della STRADA da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; nelle funzioni di gestione può avvalersi dell’opera di personale dipendente assunto con regolari contratti di lavoro ovvero di collaborazioni e/o di consulenze esterne, determinandone preventivamente gli oneri.
Presidente e Vice Presidente
1) Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci tra i propri componenti.
2) Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
3) In particolare il Presidente: – convoca e presiede l’Assemblea dei Soci; – adempie agli incarichi espressamente conferitegli dalla Assemblea e dal Consiglio d’Amministrazione; – propone al Consiglio di Amministrazione l’eventuale assunzione di dipendenti, nonché il conferimento di eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni; – vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente questi è sostituibile dal Vice Presidente, con gli stessi poteri. Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci.
Revisione dei Conti
1) Per lo svolgimento delle prescritte funzioni di controllo amministrativo, l’Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.
2) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri di cui uno Presidente, nominati dall’Assemblea tra i soci o tra esperti esterni. Non possono essere Revisori dei Conti i componenti del Consiglio di Amministrazione o rappresentanti di aziende che hanno un proprio componente nel Consiglio di Amministrazione.
3) Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione. Deve riunirsi almeno ogni tre mesi. I componenti del Collegio devono essere informati delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, potendo parteciparvi senza diritto di voto.
Collegio dei Probiviri
1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall’Assemblea al di fuori del campo sociale.
2) Al Collegio possono rivolgersi per ottenere la risoluzione bonaria di eventuali controversie con l’Associazione o per appellarsi contro sanzioni o decisioni del Consiglio. Il Collegio dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.
Patrimonio e bilancio
1) Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dall’ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all’art. 5, dagli avanzi netti di gestione nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo.
2) Il bilancio si chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno: le risultanze devono essere consegnate all’organo di Revisione dei Conti almeno 20 giorni prima dell’approvazione da parte dell’Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno. A chiusura del bilancio i fondi non erogati si intendono trasferiti integralmente a favore dei successivi bilanci.
3) L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali, restando vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, semprechè la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4) L’Associazione potrà ricevere contributi, lasciti, donazioni da enti e soggetti pubblici e privati.
Tenuta dei libri.
1) Oltre ai libri espressamente prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, nonché il Libro dei Soci dell’Associazione.
2) I libri dell’Associazione sono consultabili da parte dei soci che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione; eventuali copie sono fatte a spese del richiedente.
Norma transitoria
1) In sede di prima attuazione, per i Soci Fondatori si prescinde dalla verifica del possesso immediato dei requisiti che verranno stabiliti per i soci in sede di definizione del disciplinare e degli standard minimi di qualità. Il Socio Fondatore ha peraltro l’obbligo, sanzionato con la perdita della qualità di socio, di provvedere al richiesto adeguamento entro il 31 dicembre 2002.
Scioglimento
1) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre similari organizzazioni o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta da legge.
Rinvio
1) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni volontarie.
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Redazione di Periscopio
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