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da: ufficio stampa giunta regionale Emilia Romagna

Varata oggi l’ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione Stefano Bonaccini che sposta al 31 marzo 2016 il termine per il deposito delle domande di contributo per le abitazioni private e modifica alcune delle precedenti disposizioni sui requisiti delle imprese che possono eseguire in appalto i lavori della ricostruzione

Al via la proroga al 31 marzo 2016 per il deposito delle domande di contributo per le abitazioni private e a modifiche delle precedenti disposizioni sui requisiti che devono possedere le imprese che possono eseguire, in appalto, i lavori della ricostruzione degli edifici. Questo è quanto stabilito dall’ordinanza (la n° 51 del 26 novembre 2015) firmata da Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e Commissario delegato alla Ricostruzione su “Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi (ordinanze 29, 51 e 86/2012) e proroghe dei termini per la presentazione delle domande”.
L’ordinanza è consultabile sul sito http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nella sezione “Atti per la ricostruzione”, e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).
L’ordinanza contiene la proroga al 31 marzo 2016 (la precedente scadenza era al 31 dicembre 2015) per il deposito delle domande di contributo sulla piattaforma MUDE (ordinanze 51 e 86/2012): fanno eccezione le domande relative agli interventi di imprese agricole che dovevano già essere depositate. La disposizione consente, soprattutto ai tecnici, tempi più lunghi per mettere a punto i progetti ancora in fase di elaborazione e diluire l’afflusso nei Comuni dell’attività istruttoria.
Inoltre le imprese appaltatrici che eseguiranno lavori ammessi a contributo d’importo superiore a 258 mila euro dovranno possedere un’attestazione SOA nelle categorie tipiche dei lavori edili. Lavori di una certa entità, soprattutto di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, non potranno quindi essere più affidati ad imprese non strutturate e che non abbiano da anni operato nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente, a tutela dei cittadini che devono potersi affidare ad imprese esperte nella riparazione della propria abitazione.
Stesso principio varrà per i lavori di importi superiori fino ad arrivare alla categoria stabilita dal DPR 207/2010 per i lavori da eseguire col contributo pubblico, per interventi di valore superiore a 1.033.000. In sostanza crescendo l’importo dei lavori dovrà essere ricercata un’impresa sempre più strutturata in grado di affrontare impegni più rilevanti nei tempi stabiliti dalle ordinanze.
La nuova normativa, che entrerà in vigore dal 1 luglio 2016, disciplina anche i subappalti limitandone la quantità (non più del 30% dell’importo dei lavori con esclusione delle attività specialistiche) e confermando invece il limite del ribasso che non può superare il 20%.
Altra importante novità è costituita dall’obbligo di attestazione, per le imprese provenienti da fuori regione, dell’iscrizione alla Cassa edile della provincia di competenza territoriale in cui si eseguono i lavori. L’attestazione costituirà un documento indispensabile per il pagamento dei contributi in occasione della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori. L’obbligo si è reso necessario per assicurare una maggiore trasparenza ed un controllo più efficace sulla regolarità contributiva delle imprese.

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