Da Osservatorio Nazionale sull’amianto
Prepensionamento amianto. Ma c’è un termine.
Emanato il Decreto Poletti, domande entro il 16 settembre.
Roma, 24 luglio 2017 – “L’Osservatorio Nazionale Amianto rende noto e informa i lavoratori della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Poletti, che finalmente rende operativo il sistema di prepensionamento per i lavoratori malati da amianto (mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi), riconosciuti dall’INAIL e/o quale causa di servizio, senza limiti di anzianità contributiva ed anagrafica, alla sola condizione di un’anzianità contributiva di 5 anni, di cui 3 anni di contributi negli ultimi 5 anni antecedenti la domanda di pensione”, spiega l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.
La pubblicazione, avvenuta in data 18.07.2017, stabilisce un termine di 60 giorni per il deposito delle domande di pensione di inabilità, cui possono accedere i lavoratori che sono malati di patologie asbesto correlate.
Mentre, a partire dal 2018, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno.
“L’Osservatorio Nazionale Amianto, quindi, plaude all’iniziativa del Ministro del Lavoro, che accogliendo le sollecitazioni dei lavoratori ha emanato il decreto che finalmente inchioda l’INPS a concedere il prepensionamento per i lavoratori malati di patologie asbesto-correlate e la nostra associazione è in prima linea per assisterli”, dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.
I lavoratori potranno consultare il sito dell’Osservatorio Nazionale Amianto al link https://osservatorioamianto.jimdo.com/assistenza-legale/pensione-immediata-per-il-lavoratori-malati-da-amianto/ e chiedere assistenza legale gratuita dall’associazione inoltrando una email all’indirizzo:
osservatorioamianto@gmail.com
oppure con un contatto telefonico, al numero:
0773/663593
I lavoratori malati potranno quindi accedere alla pensione di inabilità, alle condizioni di cui alla L. 222/84, anche se non si trovino nell’assoluta e permanente possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a condizione che abbiano almeno 5 anni di anzianità contributiva, e di 3 anni di contributi negli ultimi cinque anni antecedenti la data di deposito della domanda di pensione.
Si tratta di una disposizione legislativa di fondamentale importanza, approvata su richiesta dell’Osservatorio Nazionale Amianto, perché permette l’immediato pensionamento dei lavoratori esposti e vittime dell’amianto, anche coloro che, pur con le maggiorazioni contributive di cui all’art. 13 co. 7 della L. 257/92, non hanno ancora raggiunto l’età anagrafica e l’anzianità contributiva, che sono state via via innalzate, e che si prevede lo vengano ulteriormente per effetto del meccanismo stabilito dalla L. Fornero.
I parametri della L. Fornero vengono meno per le vittime dell’amianto e/o per coloro che hanno contratto malattie asbesto – amianto correlate, riconosciute dall’INAIL, oppure come causa di servizio.
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