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da: Prefettura di Ferrara 

 

LE ULTIME DIRETTIVE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID 19 SUL TAVOLO DEL COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA.

 Il Prefetto Michele Campanaro ha presieduto stamane, in videoconferenza, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso del quale sono stati approfonditi i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, entrato in vigore il 19 ottobre scorso.

Recependo gli ultimi indirizzi esplicativi del Ministero dell’Interno, il Prefetto ha invitato il Presidente della Provincia f.f. Nicola Minarelli, il Vice Sindaco di Ferrara Nicola Lodi, il Questore Cesare Capocasa, i Comandanti provinciali dei Carabinieri Gabriele Stifanelli e della Guardia di Finanza Cosimo D’Elia, in collegamento dalle rispettive Sedi, a dare puntuale seguito ed attuazione alle disposizioni governative, cosi esplicitandone più nel dettaglio:

Chiusura di strade o piazze nei centri urbani – art.1, comma 1, lett.a)

In primo luogo, il Prefetto ha richiamato l’attenzione sulla previsione di cui all’articolo in epigrafe, che introduce la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, delle strade o delle piazze  nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Il rappresentante del Governo ha ricordato ai presenti che la disposizione si ricollega a misure già in essere nel quadro regolatorio delle prescrizioni anti-COVID.

La norma in commento consente l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento.

Al tempo stesso, il Prefetto ha evidenziato che l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19 con finalità di tutela della salute pubblica, sicché lo strumento da adottarsi è da individuarsi nell’ordinanza del Sindaco, quale Autorità Sanitaria locale ai sensi dell’art. 50 del TUEL (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nonché quale Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 del medesimo TUEL.

L’adozione dell’ordinanza sindacale dovrà fondarsi sulla ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio. E’ opportuno che la suddetta valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria.

Allo scopo, il Prefetto ha evidenziato l’opportunità che la predetta valutazione venga anzitutto compiuta nell’ambito di una più ampia concertazione e collaborazione che potrà esplicarsi in sede di CPOSP. Nel suddetto contesto, per un principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata l’opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone.

La definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposito tavolo tecnico che il Questore organizzerà con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo, eventualmente allargato, per il capoluogo estense al concorso di unità militari, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.

Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni – art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5

 Il Prefetto ha ricordato che le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale.

Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Esercizi pubblici – art.1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9

Da ultimo, il Prefetto si è soffermato sui profili innovativi riguardanti gli esercizi pubblici. A tal proposito, il DPCM del 18 ottobre 2020 è intervenuto opportunamente a stabilire che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo.

E’ stata inoltre sottolineata l’importante novità rappresentata dal numero massimo di 6 commensali per tavolo. La stessa disposizione, al fine di agevolare le attività di controllo, introduce l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore.

Altra rilevante novità riguarda la ristorazione con asporto. Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto della novella, è esercitabile fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Le direttive illustrate dal Prefetto in occasione della odierna seduta di Comitato sono state, successivamente, riportate in apposita circolare indirizzata ai Sindaci della provincia ed alle Associazioni di categoria.

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