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Da: Andrea Zamboni, Presidente Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi

E p.c. agli Organi di Stampa Locale
Sulla stampa locale e sui social è apparsa la errata notizia in merito alla possibile attivazione di
procedure di rimborso delle somme pagate a titolo di sanzione pecuniaria per i verbali di
contestazione delle violazioni ai limiti di velocità accertati utilizzando l’impianto fisso di
rilevamento che era installato sulla s.p.5, via Po nel Comune di Copparo. Tale impianto era
gestito dalla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi. Questa notizie stanno
ingenerando infondate ed improprie aspettative fra i cittadini sanzionati. Si ricorda che
l’impianto è stato funzionante dal 10 agosto 2018 al 8 luglio 2019. La contestazione di tali
violazioni ha visto la presentazione di molti ricorsi sia davanti al Prefetto in via amministrativa e
davanti ai Giudici di Pace in primo grado con l’alternanza di pronunce sia positive che negative
per i ricorrenti. Una decina di questi ultimi hanno riproposto ricorso al Tribunale ordinario e
hanno visto accogliere le loro istanze con sentenze che hanno obbligato l’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi a rifondere le spese legali, come avviene di norma in questi casi.
Per lo più gli utenti a cui è stata contestata la violazione hanno pagato la sanzione prevista nei
verbali utilizzando il sistema previsto dal Codice della Strada per il pagamento in misura ridotta
o scontato del 30%, riconoscendo la propria responsabilità in merito alla violazione dei limiti di
velocità.
E’ proprio il Codice della Strada che detta le modalità e i termini per accedere a tale forma di
pagamento ridotta o in alternativa di avviare le procedure di opposizione in via amministrativa o
giudiziaria.
E’ facilmente verificabile, anche con un facile accesso al web, che sussiste consolidata
giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzione che escludono la possibilità di
operare un rimborso generalizzato delle sanzioni amministrative pagate in misura ridotta o
addirittura scontata. Tali autorevoli pronunce rimarcano il fatto che se l’utente sanzionato paga
la sanzione, ammette la propria colpa e rinuncia ad avviare un contenzioso contro l’organo
accertatore nei modi e nei termini consentiti. Si afferma, altresì, che non può tentare azioni di
opposizione, successivamente all’avvenuto pagamento e fuori da tali procedure. Quindi, in
assenza di un obbligo, disposto da una autorità competente ad emanarlo, che vada in contrasto
con le citate pronunce, risulta impercorribile la possibilità di disporre la restituzione di quanto
pagato a titolo di sanzione a norma dell’art.202 del Codice della strada e del relativo reintegro
dei punti patente.
Si informa altresì che le sanzioni incassate per tale tipologia di sanzione e contabilizzate nel
bilancio 2019 dell’Ente sono state spese secondo i dettami dell’art. 142 del codice della strada e
come appositamente rendicontate al Ministero dell’Interno con apposita relazione.

IL PRESIDENTE
DOTT. ZAMBONI ANDREA

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