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Da: Confagricoltura

Il parere di Paolo Cavalcoli, Direttore di Confagricoltura Ferrara

Il fenomeno del caporalato, inteso nella accezione originaria del termine, ovvero di sistema illegale di organizzazione del lavoro, generalmente collegato ad organizzazioni malavitose, mirante allo sfruttamento di persone in stato di bisogno e/o di profondo disagio sociale, non può che provocare un sentimento di disgusto e di repulsione. Fatta questa doverosa premessa, lo scorso 1° agosto il Senato ha approvato il disegno di legge recante disposizioni di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura, ed ora Governo e Sindacati premono perché il testo venga approvato al più presto e senza modifiche anche alla Camera. E’ utile ricordare che non si tratta di una nuova legge sul caporalato, perché quella esiste già ed è contenuta nell’art. 603-bis del Codice Penale; si tratta quindi, semmai, di una implementazione di una norma vigente, attraverso l’individuazione di una nuova fattispecie di reato. L’art. 603-bis prevede la reclusione da 5 ad 8 anni ed una multa da 1.000 a 2.000 euro per chi recluta un lavoratore mediante violenza, minaccia od intimidazione, per poi avviarlo al lavoro presso terzi. Questa fattispecie di reato viene confermata dal nuovo DDL, che però prevede una nuova pena se l’attività di reclutamento si svolge anche senza minaccia od intimidazione, ovvero la reclusione da 1 a 6 anni ed una multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore irregolarmente reclutato. Tutto chiaro e sostanzialmente condivisibile quindi, sennonché il DDL definisce anche una responsabilità per le imprese che impiegano manodopera in condizioni d sfruttamento, con o senza l’intervento di un caporale, nei confronti delle quali è prevista la stessa sanzione poc’anzi citata, oltre alla possibilità per il GIP di disporre il sequestro o il controllo giudiziario dell’azienda presso la quale è stato commesso il reato. Ma quali sono le condizioni che fanno scattare questo provvedimento? Per meglio dire, cosa s’intende per sfruttamento? Ebbene il nuovo art. 603-bis, se non interverranno auspicabili modifiche alla Camera, considera ‘sfruttamento’ la reiterata corresponsione di retribuzioni in maniera difforme dai contratti collettivi di lavoro, le reiterate violazioni della normativa in materia di orario di lavoro, ferie, permessi, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ed ancora il sottoporre il lavoratore a metodi di sorveglianza, condizioni di lavoro, condizioni alloggiative, considerate degradanti. In sostanza, dal tenore letterale del testo e dalla sua interpretazione logica si evince come sia sufficiente che sussista la mera ancorché reiterata inottemperanza ad obblighi di carattere contrattuale per fare scattare un provvedimento penale. Premesso che le norme contemplate dal DDL non incidono in alcun modo su quelle sacche di inefficienza della pubblica amministrazione, come l’assenza di servizi di intermediazione, di controllo in materia di immigrazione clandestina, solo per citarne alcuni, io credo che taluni aspetti debbano essere necessariamente ripensati, a partire da quelli sanzionatori, la cui applicazione deve rispettare il principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità del fatto commesso. Con questa legge, se verrà definitivamente approvata, nei confronti dell’agricoltore che viola una norma contrattuale (per quanto grave ed in maniera reiterata) è previsto l’arresto e la confisca coattiva dei propri beni. E’ trattato quindi alla stregua di un criminale o di un mafioso! In conclusione, pur permanendo la sostanziale condivisione da parte di Confagricoltura Ferrara sul provvedimento contro il caporalato, non si può non stigmatizzare come gli strumenti messi in campo non siano indirizzati solamente verso chi effettua intermediazione illecita e sfruttamento di lavoratori, ma rischino di colpire soprattutto e paradossalmente le aziende che pur operando nel rispetto delle norme che governano il mercato del lavoro, dovessero incorrere accidentalmente in una trasgressione di tipo formale e questo non è accettabile. E’ pertanto indispensabile che le due Camere del Parlamento concordino tempestivamente le opportune modifiche per giungere all’approvazione del testo nel più breve tempo possibile. Se invece si vorrà portare fino in fondo questo disegno di legge, trattando allo stesso modo chi, con violenza, intimidazioni e minacce, sfrutta i lavoratori e chi, invece, assume e assicura regolarmente i propri dipendenti e incorre in violazioni che riguardano aspetti di tutt’altra natura, allora ci si prepari ad un inevitabile riduzione delle coltivazioni che richiedono un maggior impiego di manodopera, con conseguente aumento della disoccupazione.

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