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Da: Comune di Ferrara

L’Amministrazione comunale ha emesso un ordinanza il 16 settembre 2016 (Protocollo generale n.102826) che va a modificare e integrare il precedente atto amministrativo (Pg. n.92040/2016 del 12 maggio 2016) relativo al Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (birra compresa), divieto per asporto di bevande di qualunque genere in recipienti di vetro o metallo, divieto di vendita bevande alcoliche in recipienti di plastica o cartone in occasione delle partite di calcio presso lo Stadio Mazza nella stagione sportiva calcistica 2016-17.

In particolare il divieto è stato esteso a tre ore prima dell’inizio della partita (rimane la conclusione del divieto a un’ora dopo la fine dell’incontro) ed è stata ampliata l’area delle vie e piazze comprese nel divieto.

Questo il testo integrale dell’Ordinanza del 16 settembre 2016 (P.g. n.102826):

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ( birra compresa), divieto vendita per asporto di bevande di qualunque genere in recipienti di vetro o metallo, divieto di vendita di bevande alcoliche in recipienti di plastica o cartone in occasione delle partite di calcio presso lo Stadio “P. Mazza” – Stagione 2016 – 2017.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria ordinanza PG n.92040 del 12.8.2016 con la quale, su richiesta della Questura di Ferrara sono state emanate le disposizioni restrittive in oggetto;

VISTA la nota della Questura di Ferrara – pervenuta il 13/09/2016 P.G. n. 101800 del 14/09/2016- nella quale si chiede, per le ragioni ivi specificate legate a necessità di ordine pubblico e sulla base dei controlli e verifiche effettuati durante il primo incontro di calcio della stagione, di modificare ed integrare l’ordinanza in questione nel senso di ampliare la fascia oraria dei divieti, portandola a tre ore prima degli incontri e di ampliare la zona interessata comprendendo le vie e strade sotto specificate;

RIBADITO che i divieti riguardano: divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (birra compresa), nonche’ divieto di vendita per asporto di bevande di qualunque genere contenute in recipienti di vetro o metallo e altresì la vendita di bevande alcoliche in recipienti di plastica o cartone, due ore prima dell’orario di inizio e fino a un’ora dopo il termine degli incontri di calcio, previsti nelle giornate di sabato o nelle altre giornate in cui la S.P.A.L. 2013 disputerà le partite in programma, oltre che in occasione di tutti gli incontri serali presso lo stadio “p. mazza” e per le partite amichevoli e di Coppa Italia.

RITENUTO doveroso ottemperare a quanto richiesto;
AI SENSI dell’art. 9 del T.U.L.P.S.;

D I S P O N E

DI MODIFICARE E INTEGRARE L’ORDINANZA PG N.92040 DEL 12.8.2016 COME SEGUE:

IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE “PAOLO MAZZA”,

TRE ORE PRIMA DELL’ORARIO DI INIZIO E FINO A UN’ORA DOPO IL TERMINE DEGLI INCONTRI DI CALCIO,

a tutti gli esercizi di somministrazione autorizzati all’interno dello stadio comunale ed a quelli esterni (compresi i circoli) nonché alle attività di commercio su area pubblica, alle attività di phone-center, agli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, dislocati nell’area circostante lo stadio comunale e, più precisamente, che si trovano all’interno o sul perimetro comprendente: Via Oberdan, Via San Giacomo dall’incrocio con Via Oberdan al P.le della Stazione, P.le della Stazione (compreso il pubblico esercizio all’interno del sedime ferroviario), Via Felisatti fino a Via Bianchi, Via Bianchi, Via Tumiati, Viale Belvedere, Corso 1° Maggio, Corso Porta Po, Via Cittadella, Corso Isonzo, Via Sardi, Via Lucchesi, Via Calcagnini, Via della Grotta, Via Rampari di San Paolo, Via Agnelli, Viale IV Novembre, Corso Piave, Via Ticchioni:

1 – E’ VIETATA la vendita per asporto di bevande di qualunque genere contenute in recipienti di vetro e metallo;

2 – E’ VIETATA la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (birra compresa);

3 – E’ VIETATA la vendita di alcolici in recipienti di plastica o cartone;

I SUDDETTI DIVIETI VALGONO ANCHE PER LE PARTITE AMICHEVOLI E DI COPPA ITALIA.

D I S P O N E, altresì sono esclusi dal divieto di somministrazione di bevande alcoliche le attività di ristorazione (ristoranti e pizzerie), limitatamente al servizio al tavolo.

LA PRESENTE ORDINANZA SOSTITUISCE LA PG N.92040 DEL 12.8.2016 .
La Dirigente del Servizio Commercio Evelina Benvenuti

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