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da: ufficio stampa Portavoce del Sindaco del Comune di Ferrara

Con la sentenza n. 126 del 2006 del Tribunale di Ferrara si è conclusa l’unica causa di opposizione da parte di un cittadino che contestava la legittimità dell’imposizione del canone per passi carrai arginali, cioè su strade arginali concesse al Comune dalla Regione.

E’ nota la vicenda dei frontisti della strada arginale via Prinella, questione apparsa spesso sulla stampa. Il problema nasceva dal fatto che la Regione, pur avendo concesso al Comune la strada arginale con tutti i poteri inerenti la circolazione, aveva trattenuto per sé le rampe che collegano le proprietà private alla sede stradale, applicando un canone di concessione regionale.

I cittadini che si trovavano in tale situazione, e così l’opponente nella causa avanti il Tribunale, sostenevano che erano loro applicati due canoni per lo stesso bene e negavano il diritto del comune di chiederlo per i passi carrai in aggiunta al canone regionale per le rampe.

Nella causa, inoltre, l’opponente aveva riproposto motivazioni relative al pagamento dei passi carrai a raso in assenza di domanda del privato. Il Tribunale ha ribadito la consolidata giurisprudenza che considera legittimo il regolamento comunale laddove ritiene soggetti a COSAP anche i passi carrai a raso a prescindere dalla loro regolarizzazione.

Quanto stabilito dal Tribunale costituisce però il primo ed importante precedente sulla pretesa duplicazione di canoni con l’applicazione di quella per i passi carrai (comunale) e quella per le rampe (regionale). Il Tribunale ha accolto le tesi del Comune ed in particolare ha affermato che i due canoni riguardano beni del tutto diversi: il canone regionale riguarda l’area del demanio idrico tra l’abitazione privata e la sede stradale, mentre il canone per il passo carraio riguarda l’accesso dei veicoli alla strada. Il Tribunale ha anche confermato che le strade arginali ottenute dal Comune in concessione da altro ente, rientrano a tutti gli effetti nelle strade comunali soggette al canone per passi carrai alla luce della normativa nazionale in materia e che il buon diritto del comune è confermato anche dalle norme contenute nel codice della strada.

Il Sindaco ha commentato la sentenza di legittimità del canone comunale per i passi carrai sulle strade arginali affermando che “ per l’amministrazione è risultato obbligatorio recuperare quelle cifre e, quindi, non vi è la possibilità – come invece il consiglio comunale e l’opposizione avevano segnalato – di non far pagare tale imposizione. Poiché con la Giunta si é deciso di mantenere invariate le tariffe Cosap (passi carrai, distese, ambulantato ecc.) anche per l’ anno 2016- seppur bloccate da dieci anni ed alcune risultano essere piuttosto basse rispetto la media regionale- non é stato possibile ipotizzare un ribasso delle tariffe dei passi carrai arginali: dovendo far delle scelte non si poteva far scattare un aumento generalizzato per ridurre la tariffa a pochi cittadini”
Sul rinvio degli adeguamenti delle tariffe Cosap, l’ assessore al commercio Roberto Serra esprime “soddisfazione per un provvedimento che non aveva l’ esito scontato”.

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