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È stata diffusa in questi giorni, non senza alcune imprecisioni giuridiche e terminologiche, che il Consiglio Etico tedesco (Deutscher Ethikrat) avrebbe “depenalizzato” l’incesto: più precisamente, “le relazioni consensuali tra fratelli adulti.”

A ben vedere, il Consiglio Etico si rivolge ad un caso ben preciso (come l’unione matrimoniale e sessuale tra fratelli che hanno vissuto separati dalla nascita o dalla prima infanzia, per poi incontrarsi in età adulta, inconsapevole l’uno della familiarità dell’altro) e propone di conseguenza una “revisione” in modo tale che quest’unione, invero rarissima, non sia punibile di principio.

Se vogliamo entrare ancor più nel particolare, il Consiglio Etico intende rivedere il paragrafo 173 del codice penale tedesco, che proibisce e punisce i rapporti sessuali tra consanguinei adulti anche quando il rapporto di parentela è “estinto” (erloschen). Al contrario, resta intonso e valido il paragrafo immediatamente successivo paragrafo 174, che proibisce e punisce i rapporti sessuali così come anche solo il tentativo di compiere simili atti con minori vincolati da rapporto di parentela (naturale o acquisita).

In altri termini, il Consiglio Etico non “depenalizza” l’incesto bensì si interroga sulla validità del paragrafo 173 e solleva il legittimo dubbio se questo, in linea di principio, non contraddica gli Art 7-9 della Carta dei diritti dell’uomo europea che stabiliscono, in particolare, che “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle
sue comunicazioni” (Art 7) e che “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio” (Art 9).

La preoccupazione del Consiglio Etico è soprattutto di carattere teorico e può venire riformulata in questo modo: poiché il paragrafo 174 del codice penale proibisce e punisce già ciò comunemente si intende per “incesto,” ovvero il rapporto sessuale con minori, sia in condizioni di apparente consenso e tanto più in condizioni di costrizione, c’è da chiedersi quale sia la rilevanza del paragrafo 173 che estende questa proibizione anche ad adulti consenzienti persino in caso di estinzione del legame giuridico di familiarità e se questo invece non contraddica le leggi fondamentali dell’uomo.

Dal punto di vista prettamente giuridico, mi trovo d’accordo con questa delibera del Consiglio Etico, forse trascinato da argomentazioni e cavilli talmudici in cui mi sento particolarmente a mio agio e che ben affrontano tematiche incestuose (per i più coraggiosi, rimando a questo testo).

Più problematiche sono piuttosto le motivazioni collaterali che il Consiglio Etico espone nel corso delle sue varie comunicazioni con il pubblico e con le quali intende motivare ulteriormente la non punibilità di una relazione incestuosa nei termini sopra indicati (tra adulti consenzienti anche qualora il vincolo familiare sia estinto):

1. lascia perplessi l’affermazione che l’“orrore dell’incesto” (Inzestscheu, un termine freudiano) sia di per sé così forte da essere un tabù sociale, per cui l’“incesto” non rappresenterebbe davvero “un problema sociale,” bensì un “sintomo di una condizione familiare già turbata” (ein Symptom bereits gestörter Familien), come sostiene il prof. Hans-Jörg Albrecht, membro del Consiglio Etico e docente presso lo Max-Planck-Institut. Tutto qui… come se cent’anni di psicoanalisi fossero passati invano.

2. non meno problematico sarebbe il cosiddetto “ruolo simbolico” del divieto dell’incesto, non originalmente sollevato da Claudia Jarzebowski, ricercatrice di Storia Contemporanea alla Freie Universität, per cui tale “valore” non sarebbe “universale” bensì suscettibile di oscillazioni e trasformazioni nel corso del tempo e nel passaggio tra culture. Tutto, qui… con buona pace, per dire, della universalità dell’incesto affermata da Rousseau e della sua raffinitissima decostruzione da parte di Derrida ne Della Grammatologia, ormai quasi cinquant’anni fa.

3. più plausibili sarebbero piuttosto le argomentazioni di Markus M. Nöthen, direttore dell’Istituto di Genetica umana a Bonn, che stabilisce come questioni di salute pubblica correlate ad eventuali relazioni incestuose non possono legittimamente venire motivate per proibire di principio l’incesto (dal momento che un simile principio contrasta con la Carta dei diritti dell’uomo e stabilirebbe anche un precedente per ogni tipo di relazione sessuale). Si tratta tuttavia di un argomento debole, sicuramente secondario rispetto alla preoccupazione teorica di cui sopra (il contrasto tra il paragrafo 173 e la Carte dei diritti dell’uomo). Tra l’altro, il riferimento al principio di sanità sembra poco convincente proprio perché è quello che porta a tassare prodotti dannosi per la salute come il tabacco, proprio perché i danni che provoca sono poi oggetto di cure da parte del Servizio sanitario nazionale.

Concludo questa breve incursione in terra giuridica tedesca non nascondendo la mia perplessità sull’attualità effettiva di simili proposte giuridiche che assomigliano piuttosto ad un pilpul talmudico piuttosto che ad un intervento socialmente e giuridicamente rilevante: insomma, una “pietanza” giuridica molto forte, “pepata” (pilpul, appunto) che poco serve se non a lasciare con la bocca in fiamme per qualche tempo a chiedersi “perché ho mangiato una cosa così piccante?”

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Federico Dal Bo

È giornalista pubblicista e traduttore, dottore di ricerca in Ebraistica, dottore di ricerca in Scienza della traduzione, residente a Berlino


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