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da: ufficio stampa giunta regionale Emilia Romagna

Stop alla fusione qualora il ‘no’ prevalga sia fra la maggioranza degli elettori dei territori interessati sia nella maggioranza dei singoli Comuni. Parola ai Consigli comunali nel caso siano discordanti la volontà espressa dalla maggioranza complessiva dei cittadini e quella espressa dalla maggioranza dei Comuni. Le altre novità: fusione per incorporazione, garanzia sul mantenimento dei finanziamenti e possibile ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali

Bologna – Maggior peso al volere dei cittadini espresso nei referendum consultivi, l’introduzione della fusione per incorporazione, la garanzia per le amministrazioni locali di non perdere i finanziamenti disponibili se la fusione avviene nell’ambito di grandi Unioni di Comuni e la possibilità di ridefinire gli ambiti territoriali ottimali.

Sono le principali novità previste nel progetto di legge della Giunta regionale approvato oggi dall’Assemblea legislativa per favorire i percorsi di fusione e unione dei Comuni in Emilia-Romagna, semplificando e aggiornando le norme regionali in materia e coordinandole con le politiche di riordino istituzionale.

“Fare le fusioni nei Comuni è la scelta giusta per i cittadini”, ha sottolineatol’assessore regionale al Bilancio e riordino territoriale, Emma Petitti, parlando in Aula. “La legge approvata accompagna i Comuni e il loro attivismo con norme che danno risposte ai temi della semplificazione e alle istanze dei territori, creando nuove opportunità e nuovi strumenti di governo del territorio per accogliere le richieste dei cittadini. Nella fase successiva ai referendum già previsti il 16 ottobre in 16 Comuni, faremo una riflessione a 360 gradi per rafforzare anche le Unioni e completare il processo di riordino territoriale”.

Le principali novità del testo

Le nuove norme modificano e integrano le leggi regionali 24/96 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni) e 21/2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

Per quanto riguarda i referendum consultivi, si prevede esplicitamente che il progetto di legge di fusione tra più Comuni non possa essere approvato dall’Assemblea legislativa regionale qualora il ‘no’ prevalga sia fra la maggioranza degli elettori dei territori interessati sia nella maggioranza dei singoli Comuni, mentre si stabilisce che debbano esprimersi i Consigli comunali nel caso, invece, siano discordanti la volontà espressa dalla maggioranza complessiva dei cittadini e quella espressa dalla maggioranza dei Comuni.

Viene poi disciplinata la fusione per incorporazione e prevista la garanzia per le amministrazioni locali di non perdere i finanziamenti disponibili se la fusione avviene nell’ambito di grandi Unioni di Comuni insieme alla possibilità di ridefinire gli ambiti territoriali ottimali composti da almeno 10 Comuni: anche per l’anno 2016 (come già avvenuto nel 2015) sarà possibile ridelimitare gli ambiti territoriali composti da almeno 10 Comuni su concorde richiesta di almeno due terzi degli stessi motivata dall’esigenza di creare ambiti maggiormente coesi e più rispondenti alle finalità del riordino. Vengono anche dettate norme speciali derogatorie nel caso di fusioni con il proprio ambito territoriale ottimale.

Infine, si introduce modalità di armonizzazione degli strumenti urbanistici dei Comuni preesistenti alle fusioni e viene rafforzato l’Osservatorio regionale delle fusioni quale organismo di presidio a cui partecipano automaticamente rappresentanti di tutti i nuovi Comuni nati da fusione.

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