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In una fase politica convulsa e faticosa stanno passando inosservate alcune azioni del governo che a mio avviso sono fondamentali e meritano di essere condivise: mi riferisco ai reati per danni ambientali.
Poco tempo fa infatti (per la precisione il 4 marzo) il Senato ha approvato con 165 voti favorevoli, 49 contrari e 18 astenuti il ddl sugli ecoreati (DDL 1345-S). Il provvedimento dopo le modifiche apportate ora ovviamente deve tornare all’esame della Camera, ma speriamo faccia presto perché sono stati introdotti i nuovi reati di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, i delitti colposi contro l’ambiente, il traffico e l’abbandono di materiale radioattivo e molto altro. In particolare, il nuovo delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili delle acque o dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ma anche di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. Evviva, era ora! Anzi, per me sono ancora leggere queste pene.
Per il suo perfezionamento è ovviamente necessaria la causazione di un danno ambientale; inoltre la norma contempla la non punibilità per chi, pur commettendo reati di inquinamento e disastro ambientale, si adopera a ripristinare lo stato dei luoghi inquinati (il cosiddetto “ravvedimento operoso”).
Si tratta di un reato relativo a danno e di evento che prevede anche un requisito di illiceità speciale (riferito alla condotta) consistente nel fatto che l’azione delittuosa, per essere tale deve essere abusiva e prevede, comunque, la riduzione da un terzo alla metà della pena per chi si adopera a ripristinare lo stato dei luoghi e di un terzo per chi collabora con la magistratura. Insomma ci sono tanti paracaduti, ma intanto è un grande passo avanti. Un altro emendamento riguarda infatti la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commettere il reato.
Il delitto di disastro ambientale (art. 452-ter) punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale; così come è stato introdotto dal Senato il delitto di omessa bonifica, per punire, con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, colui che, essendovi obbligato per legge, per ordine dl giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica.
Speriamo che gli eco furbi capiscano che si sta cominciando a fare sul serio.
E’ tanto tempo che non si fa niente. Prima esisteva solo il Codice civile (art. 2043 e 2050) e si parlava di danno ambientale senza definirlo (qualunque fatto doloso, criteri di valutazione, costo del ripristino, gravità del danno, etc). Solo da alcuni anni si è iniziato a parlare di responsabilità per colpa e poi vi erano tempi lunghi per verificare l’effetto del danno, spesso mancano gli strumenti di controllo, spesso il danno è così grande che non si definisce l’importo né si trova il colpevole. Insomma poca serietà. Speriamo ci sia un nuovo futuro pieno di onestà e di rispetto ambientale. Occorre ristabilire un clima di fiducia, rendere trasparenti i processi decisionali, effettuare delle analisi credibili, aver rapidità, certezza e efficacia dei controlli: cose ovvie che ancora non si verificano né si pretendendo con la dovuta convinzione.

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Andrea Cirelli

È ingegnere ed economista ambientale, per dieci anni Autorità vigilanza servizi ambientali della Regione Emilia Romagna, in precedenza direttore di Federambiente, da poco anche dottore in Scienze e tecnologie della comunicazione (Dipartimento di Studi Umanistici di Ferrara).


Chi volesse chiedere informazioni sul nuovo progetto editoriale, può scrivere a: direttore@periscopionline.it