Disciplinare dei Mercati contadini della ‘Strada dei vini e dei sapori’
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DISCIPLINARE DEL MERCATO
Premessa
Il MERCATO CONTADINO di Ferrara è un mercato riservato alla vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli.
L’obiettivo è quello di fornire a produttori e consumatori un’opportunità per
accorciare la filiera d’acquisto, riducendone i passaggi intermedi con
conseguente riduzione del prezzo finale per le diverse qualità di prodotto ceduto,
offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo
direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli
biologici.
Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell’art. 2135 del cc., così come
modificato dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n.228/01, “Chi esercita una delle
seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento
di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine. Si intendono comunque annesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda
normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definita dalla legge”.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro
consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al precedente
paragrafo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico.
Per azienda agricola biologica si intende l’azienda iscritta all’elenco regionale
degli operatori dell’agricoltura biologica come previsto dal regolamento CEE
2092/1991 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n.28/1997 e s.m.i.
Normative di riferimento
Vendita
– D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: “Orientamento e organizzazione del settore agricolo.
– L. 283/62 (e regolamento di attuazione DPR 327/80) (disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
– Ordinanza del Ministero della Salute 03 aprile 2002 (regolamento igienico sanitario per il
commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche)
– D.P.R. 26.3.80 n. 327: “Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella L. 30.4.62, n. 283,
e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande”.
– D.Lgs. 109 del 27/01/92 e successive modificazioni e integrazioni (etichettatura e
confezionamento dei prodotti alimentari)
– L. 441 05/08/81 (Vendita a peso netto merci) e regolamento di esecuzione D.M. 13/1/84 e D.M.
21/12/84.
– D.Lgs. 155 del 26/5/97 HACCP (attuazione della Dir. Ce 93/43 sull’igiene dei prodotti alimentari)
– Regolamento CE n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità
alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi Misure
agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e nuovo PSR (da indicare
all’applicazione e adesione delle prossime misure)
– Reg CEE 2081/92 (protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari)
– Reg CEE 2092/91 (metodi di produzione biologico dei prodotti agricoli e norme per l’uso di tale
nome su prodotti agricoli ed alimentari)
– Reg Ce 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei
prodotti alimentari
ZOOTECNIA
Allevamenti
– Reg. Ce 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine)
– Reg. Ce 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
– Reg. Ce 854/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che
stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano.
Latte e derivati
– D.P.R. 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato
di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte.)
– L. 169 del 03/05/89: “Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare
vaccino”.
– Regolamento CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici.
Carni e macellazione
– D.Lgs. n.286 del 18/04/94 (attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti i
problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche) e
successive modifiche.
– D.Lgs. n.537 del 30/12/92: “Attuazione della Dir. 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di
produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine
animale” e successive modifiche.
– D.P.R. 30/12/92 n.559: “Regolamento per l’attuazione della Dir. 91/495/CEE relativa ai problemi
sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e
selvaggina d’allevamento”.
– Circ. Min. Sanità prot. N° 43 del 30/10/93:”Linee di indirizzo in materia di applicazione della
deroga per la macellazione di conigli prevista dall’art. 4 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559.
– D.P.R. 17/10/96 n. 607:”Regolamento recante norme per l’attuazione della Dir. 92/45/CEE
relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di
commercializzazione delle relative carni”.
– Circ. Min. Sanità 6 maggio 1998 n.7:”Applicazione del D.P.R. 17/10/96, n.607, concernente la
produzione di carni di selvaggina abbattuta a caccia e procedura di riconoscimento per gli
stabilimenti (centri di lavorazione, macelli e laboratori di sezionamento)”
– D.P.R. 10/12/97 n. 495:”Regolamento recante norme di attuazione della Dir. 92/116/CEE che
modifica la Dir. 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul
mercato di carni fresche di volatili da cortile”.
– Circ. Min. Sanità n. 9 del 8/6/99:”Linee di indirizzo per l’applicazione del D.P.R. 10/12/97, n.495,
concernente la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche, di volatile da cortile, e del
D.P.R. 30/12/92,n. 559, per quanto concerne la produzione di carni fresche di coniglio e
selvaggina allevata da penna”.
Trasporti
– D.Lgs. n. 532 del 30/12/92. (Attuazione della Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli
animali durante il trasporto, modificato dal D.Lgs. n. 388 del 20/10/98).
Norme generali sui controlli
– D.Lgs. 531/92 (recepisce Dir. CEE 91/493 relative alle norme sanitarie applicabili alla produzione
ed alla commercializzazione di prodotti della pesca)
– L. 833 del 23/12/78 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
– D.P.R. 327 del 26/03/80 (controlli ufficiali, requisiti impianti, strutture, personale, ecc.)
– D.P.R. 123 del 03/03/93 (attuazione della direttiva 89/397/CE relativa al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari)
– D.Lgs. 626/94 (sicurezza sul lavoro)
– Circ. Min. Sanità n.1 del 01/12/98 (elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica)
– eventuali disciplinari di prodotti Dop, Igp od a marchio volontario.
– D.Lgs. 173/98 (Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti)
– Prevede forme di valorizzazione del patrimonio gastronomico (Atlante dei prodotti tipici, ed
istituisce l’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e permette alle aziende
produttrici di ottenere delle deroghe sull’igiene alimentare; rif. D.L. n.155/97).
– L. 268 del 27/07/99 (“Disciplina delle strade del vino” alla quale possono fare riferimento regioni
per inaugurare quei percorsi enologici nei territori a vocazione vinicola con particolare
riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla Legge n. 164/92)
– Regolamento CEE 1935/95 EN 45011 (I controlli sulla qualità sono delegati a organi terzi differenti
dai consorzi).
– Regolamento Ce 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti
e alle norme sulla salute e sul benessere degli n. 125-54 (tutela delle denominazioni di origine e
tipiche dei formaggi).
– Legge n. 930/63 (norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini) Legge
164/92 e D.Lgs 173/98 (nuova disciplina delle denominazioni di origine).
– Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna); da aggiungere la legge sulla montagna
dell’Emilia Romagna.
Ortofrutticoli e derivati
– D.P.R. 8.6.82, n. 401: “Attuazione della direttiva (CEE) numero 79/693 relativa alle confetture,
gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni”
– D.P.R. 489 del 18/05/82: “Attuazione delle direttive CEE n. 75/726 e n. 79/168 relative ai succhi di
frutta e prodotti simili”.
– Regolamento CEE n. 2251/92 del 29/07/92 (controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi)
Miele
– Legge n.753 del 12 ottobre 1982 (recepimento della direttiva del Consiglio della
Comunità economica europea riguardante l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
della UE concernenti il miele)
– Legge n.128 del 24/04/98 art. 52 (Legge comunitaria 1995 – 1997 – disposizione sul miele).
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Relative alla normativa cogente e volontaria
-Legge d’orientamento (18 maggio 2001 n.228);
-Legge 3 agosto 2004, n.204 (G.U. n. 186 del 10 agosto 2004 – in vigore dal 11 agosto 2004):
«Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di
agricoltura e pesca»;
-Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e prossime misure (da
indicare);
-Reg. CEE 2081/92 (IGP – DOP) e reg. 510;
-Reg. CEE 2092/91 (metodi di produzione biologica);
-Legge regionale sui prodotti NO OGM (vedi numeri legge);
-Reg. CEE 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine);
-DPR 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di
latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte.);
-D.L. 286/94 (attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti i problemi sanitari in
materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche) e successive modifiche;
-Reg. CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici;
-Reg. CEE 2251/92 (controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi);
-Legge n. 753/82 e n.128/92, art.52 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità
economica europea riguardante l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE
concernenti il miele);
-D.lgs 173/98 Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti;
-Legge n. 125-54 “Formaggi dop”;
-Legge n. 930/63 e Legge 164/92 “Vino DOC DOCG e IGT”;
-Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna);
Articolo 1. Ubicazione e caratteristiche del mercato
Luoghi di svolgimento: Porta Paola; Piazza Municipale o altra sede.
Porta Paola – Dimensioni: n. 18 posteggi aventi dimensione (3 x 3 mt); Frequenza: Venerdì.
Piazza Municipale – Dimensioni: n. 24 posteggi aventi dimensione (3 x 3 mt); Frequenza: prima e terza Domenica del mese.
L’orario comprensivo di allestimento e disallestimento è, di norma, dalle ore 7,00
alle ore 14,00 in Porta Paola nella giornata di venerdì e dalle ore 7,30 alle ore
20,00 (orario di vendita dalle ore 10,00 alle ore 18,30) in P.zza Municipale nella
giornata di domenica, salvo diversa comunicazione del soggetto gestore.
Merceologie ammesse: prodotti di cui al successivo articolo 7.
Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività
culturali, didattiche e dimostrative (degustazione gratuita prodotti) legate ai
prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale,
previa comunicazione al gestore ed in accordo con lo stesso.
Articolo 2. Soggetti ammessi alla vendita
1. Sono ammessi alla vendita nel mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel
registro di imprese di cui all’art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580.
Non sono ammessi alla vendita i soggetti le cui aziende non ricadono negli
ambiti territoriali di cui al punto 4 lettere b., c., d. del presente articolo.
2. I soggetti ammessi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.4 del
D.lgs. 18.05.2001 n.228 ed avere presentato al Comune di Ferrara la
comunicazione d’inizio attività prevista dal precitato decreto legislativo sulla
modulistica predisposta dal stesso Comune, corredata da dichiarazione
d’impegno al rispetto delle disposizioni stabilite dal presente disciplinare e dal
piano colturale annuale dell’azienda. Tale D.I.A. serve anche al gestore per la
formulazione della graduatoria dei partecipanti
3. L’attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d’impresa, ovvero dai
soci in caso di società agricola e di quelle di cui all’art.1, comma 1094, della
Legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale
dipendente di ciascuna impresa.
4. Il soggetto gestore assegnerà i posteggi sulla base della graduatoria
determinata tenendo sempre conto che in tutte le edizioni del mercato deve
comunque essere garantita la massima rappresentatività merceologica
stagionale e devono essere previsti spazi adeguati per accogliere anche
aziende non in possesso di anzianità nel mercato, ma portatrici di
merceologie altamente qualificate e qualificanti, i posteggi assegnati inoltre
devono seguire un criterio di rotazione ed alternanza.
In sede di assegnazione degli spazi di vendita nel Mercato Contadino il
gestore applicherà i seguenti parametri al fine di determinare una
graduatoria delle aziende con le seguenti priorità:
a. anzianità di frequenza al mercato contadino svolto in maniera
sperimentale istituito con delibera Prot. N. 19843 del 25.03.2009, tenuto
conto delle due diverse località di svolgimento;
b. aziende ubicate nell’ambito della provincia di Ferrara;
c. aziende ubicate nell’ambito di provincie confinanti (anche
extraregionali);
d. aziende ricadenti nell’ambito della Regione Emilia Romagna;
e. aziende che propongono prodotti altri rispetto alla maggioranza;
b. partecipazione a corsi di formazione attinenti all’attività; così come
puntualizzato in convenzione.
Articolo 3 – Modalità di vendita
1) Nell’area del mercato contadino la vendita si svolge all’interno dello spazio
assegnato dal gestore a ciascun operatore, utilizzando banchi di vendita,
automarket (esclusivamente qualora necessario per tipologia di produzione e
necessità tecnologiche e sanitarie e comunque mai in p.zza Municipale) e, in
ogni caso, strutture individuate dal gestore stesso in accordo con il Comune e
con le Organizzazioni Professionali.
2) Gli imprenditori agricoli partecipanti sono obbligati ad utilizzare la struttura
espositiva individuata di cui al successivo art. 4 ed il materiale eventualmente
indicato per l’allestimento della vendita.
3) Considerata la collocazione in un contesto urbano di particolare pregio
storico e architettonico, è fatto obbligo di mantenere pulita ed ordinata tutta
l’area di svolgimento del mercato e riconsegnare l’area in condizioni di
perfetta fruibilità e igiene al termine del mercato.
4) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli
operatori commerciali possono sostare nelle immediate vicinanze o in
accordo con il Comune nell’area del mercato purché il veicolo non si collochi
sui marciapiedi In ogni caso gli operatori devono:
a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba
abbandonare lo spazio assegnato prima dell’orario prestabilito.
5) Per l’aspetto igienico sanitario, le attività devono essere svolte in conformità
alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare
riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell’allegato 2 del Regolamento CE
852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.
6) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa
vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e
successive modificazioni.
7) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo
chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, la tipologia
merceologica e l’origine, mediante l’uso di un appositi cartellini come da
facsimile allegato. Inoltre, nel Mercato Contadino i prezzi devono essere
indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17
del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 “Norme a tutela del consumatore”.
8) Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe e siano
state ottenute le necessarie autorizzazioni in materia, è consentito l’utilizzo di
mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. In ogni caso
le emissioni sonore dovranno tener conto dei limiti di cui al Regolamento
comunale.
Articolo 4- Requisiti architettonici e gestione degli spazi commerciali
Considerata la collocazione in un contesto urbano di particolare pregio storico e
architettonico, è fatto obbligo di:
– collocare gli espositori esclusivamente nello spazio assegnato,
– mantenere con cura le strutture espositive utilizzate
Nelle suddette strutture espositive potranno essere collocati anche più
imprenditori agricoli.
Articolo 5 – Assegnazione degli spazi
1. L’individuazione delle presenze e degli spazi nei quali verranno collocati gli
imprenditori ammessi alla vendita avverrà a cura del soggetto gestore
individuato.
2. Il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche agli spazi disponibili e a
variare la giornata del mercato, in accordo con il soggetto gestore, per cause di
forza maggiore.
Articolo 6 – Canone occupazione suolo pubblico
1. I partecipanti al mercato sono tenuti al pagamento del canone di
occupazione temporanea di suolo pubblico (COSAP).
3. Il pagamento del COSAP avverrà secondo le norme e le modalità
amministrative vigenti, anche in più rate annuali.
Articolo 7 – Produzioni commercializzate
Il prodotto proposto e venduto deve:
– provenire dal territorio dell’Emilia Romagna, o da territori limitrofi la provincia,
laddove al momento non si trovino prodotti freschi e per ampliare la gamma
merceologica offerta ai consumatori;
– essere di provenienza aziendale, fresco o trasformato. Nel caso di prodotti
alimentari il prodotto deve avere comprovate qualità organolettiche, rispettare
le norme CEE sulla qualità dei prodotti e deve rispettare le norme
sull’etichettatura. E’ importante dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei
marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, ma anche i DOC e
DOCG per quanto riguarda i vini, oltre al biologico, QC e ai marchi aziendali di
prodotto e di processo.
Nel caso di prodotti trasformati, il prodotto di base (carne, latte, frutta, verdure,
farine) utilizzato per la preparazione finale deve essere in misura prevalente di
origine aziendale. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga
direttamente in laboratorio autorizzato aziendale, si dovrà dimostrare in sede di
controllo, attraverso apposita documentazione, l’origine aziendale delle materie
prime e le lavorazioni fatte eseguire in nome e per conto.
1. I prodotti dei quali è consentita la vendita nel mercato contadino di
Ferrara sono i seguenti:
a. prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme
internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo
biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e
s.m.i.;
b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione
umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine
vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e
nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti
nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
c. erbe officinali e aromatiche
d. prodotti per la cura della persona (anche derivati da coltivazioni
biologiche)
2. I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i
seguenti:
a. Verdura fresca e secca
b. farine e preparati
c. frutta fresca e secca
d. succhi di frutta e di verdura
e. pasta e pasta ripiena
f. cereali
g. latte
h. yogurt
i. formaggi e latticini
j. uova
k. salumi
l. sottolii, sottaceti
m. confetture e marmellate
n. miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell’apicoltura
o. olio e aceto
p. passate e pelati
q. condimenti e spezie
r. dolci
s. funghi e tartufi
t. vino e birra
u. piante e fiori
v. carne di lagomorfi e pollame
w. carne di altre specie rispetto al punto precedente
x. prodotti della pesca e dell’allevamento ittico
3. Il criterio in base al quale i prodotti agricoli esposti e venduti al mercato
debbono provenire prevalentemente dall’azienda agricola è il seguente:
i. La produzione propria non può essere inferiore al 70%.
ii. E’ ammessa la vendita di una percentuale non superiore al 30% di prodotti
non di propria produzione, purchè provenienti da altre aziende agricole locali e
comunque nell’ambito di produzioni tipiche della nostra regione. Non è
ammesso in nessun caso l’approvvigionamento presso strutture commerciali
(mercati ortofrutticoli o commercianti).
La provenienza di tali prodotti deve essere chiaramente indicata nei cartellini
esposti.
4. La percentuale del 70% è riferita alle tipologie di prodotti posti in vendita in
ogni singola edizione del mercato e quindi riscontrabile di volta in volta.
Ad esempio di quanto stabilito, per coloro che espongono fino a 3 tipi di
prodotto, questi devono essere tutti di produzione aziendale. Le aziende che
espongono da 4 a 7 prodotti diversi, possono integrare con 1 (uno) prodotto
di altro agricoltore mentre il resto della produzione deve essere totalmente
aziendale. Le aziende che hanno in esposizione e vendita da 8 a 9 prodotti,
possono avere 2 prodotti di altra azienda agricola ed il resto proprio.
Articolo 8 – Criteri per la trasparenza dei prezzi ed altri aspetti di gestione del
mercato
Il soggetto gestore rileva le quotazioni (tramite sms consumatori) del paniere dei
prodotti presenti nel territorio e posti in vendita dalle aziende agricole nei mercati
contadini e le comunica.
1. Il soggetto gestore si impegna affinché all’interno del Mercato Contadino di
Ferrara venga praticata una politica di contenimento dei prezzi ed a rendere
il più trasparente possibile l’informazione relativa ai consumatori.
2. Gli imprenditori agricoli dovranno adottare strategie tese a ridurre in peso ed
in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili e favorire
l’utilizzo di imballaggi riutilizzabili a basso impatto ambientale.
3. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a osservare le disposizioni in materia
igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole.
4. Gli imprenditori agricoli sono tenuti all’osservanza delle disposizioni per la
raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal Comune di
Ferrara.
Articolo 9- Disciplina amministrativa, controlli e modalità di verifica del rispetto
delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita
nel mercato
1) L’esercizio dell’attività di vendita nell’ambito del Mercato Contadino,
secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto
alla disciplina sul commercio.
2) Il Mercato Contadino è soggetto all’attività di controllo del Comune, che
accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente
disciplinare. Per tale attività, oltre agli organi competenti previsti, il comune
di Ferrara si avvale in primo luogo del soggetto gestore che garantisce il
rispetto di tutto quanto previsto nel presente disciplinare e nella delibera.
3) Il Comune si avvarrà altresì del già costituito Comitato di controllo
composto da rappresentanti dell’amministrazione comunale,
rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole in qualità di
esperti, rappresentanti dei consumatori, quale organo consultivo e
propositivo per l’Amministrazione e per il soggetto gestore.
4) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai
competenti organi di controllo, alla Polizia Municipale ed al soggetto
gestore, l’effettuazione di verifiche anche nella propria azienda sulle
effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti
all’osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
5) In caso di violazioni al presente disciplinare si applicheranno le procedure
e le sanzioni previste nella delibera istitutiva del Mercato Contadino di
Ferrara.
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Redazione di Periscopio
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