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da: ufficio stampa Coldiretti

Come richiesto da tempo e già anticipato da Coldiretti, è stato confermato dal decreto del ministero dell’ambiente, l’esonero dagli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti, purchè vengano conferiti ad un sistema organizzato di raccolta.

E’ stato confermato l’esonero dall’obbligo di iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti per le imprese agricole, da tempo sollecitato da Coldiretti in tutte le competenti sedi istituzionali. Il Ministro dell’Ambiente ha firmato il decreto ministeriale che, in attuazione dell’articolo 188 ter del decreto legislativo n.152/06, contiene la specificazione delle categorie di soggetti obbligati all’adesione al Sistri. Il decreto prevede inoltre, per le imprese iscritte, lo slittamento dei termini per il pagamento del contributo annuale dal 30 aprile al 30 giugno.

In merito all’adesione, per le diverse categorie, il decreto prevede un obbligo di iscrizione e di utilizzo del Sistri limitatamente agli enti ed alle imprese che abbiano più di dieci dipendenti. Con specifico riferimento alleimprese agricole ed alle imprese della pesca e dell’acquacoltura iscritte nell’albo speciale delle imprese agricole è previsto un esonero dall’obbligo di adesione al sistema di tracciabilità, a prescindere dal numero dei dipendenti dell’impresa, quando i rifiuti vengano conferiti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta.

Si ricorda che il codice ambientale definisce circuito organizzato di raccolta un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loroarticolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

Rientrano nella medesima nozione anche i sistemi di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi previsti dal codice ambientale per la raccolta di determinati rifiuti (ad esempio, polielilene,oli, batterie, imballaggi, ecc). All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

Pertanto, al fine di beneficiare del regime di esonero, l’imprenditore agricolo deve preventivamente aver stipulato un contratto di servizio con il gestore di una piattaforma di conferimento, sulla base di una convenzione quadro stipulata da Coldiretti con il gestore medesimo, o di un accordo di programma definito con gli enti locali.

Il decreto firmato dal Ministro (che verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale), non disciplina le procedure per la cancellazione dal sistema delle imprese che si fossero iscritte sulla base delle disposizioniprevigenti. Tali chiarimenti dovranno essere forniti nell’ambito dei futuri lavori, anche considerata la necessità di completa riscrittura della normativa di riferimento e di tutte le altre procedure.

Parallelamente, nel valutare molto positivamente il risultato raggiunto ed il percorso avviato finalizzato ad assicurare una maggiore proporzionalità ed adeguatezza nell’applicazione del sistema di tracciabilità, si resta in attesa delle semplificazioni che dovranno essere applicate alle imprese eventualmente iscritte.

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