Coldiretti: il Ministero dell’Ambiente conferma l’esenzione per le imprese agricole dal M.U.D.
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da: ufficio stampa Coldiretti Ferrara
Come già interpretato dalla nostra Organizzazione, l’articolo 69 del collegato ambientale dispone per le imprese agricole l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei rifiuti pericolosi, già assolta con la corretta compilazione e conservazione dei dati dei formulari di trasporto, all’insegna della semplificazione.
Il Ministero dell’Ambiente, rispondendo ad un quesito di Coldiretti, ha confermato l’interpretazione della Confederazione sull’articolo 69 del cosiddetto Collegato ambientale (legge 28 dicembre 2015, n.221), entrato in vigore il 2 febbraio 2016.
La norma, in particolare, riconosce la possibilità per le imprese agricole e per alcune categorie professionali (es. centri estetici e tatuatori) che producono rifiuti pericolosi, compresi aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, di assolvereall’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti ed all’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Mud attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività indicate nell’articolo o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
In vista della scadenza prevista per la presentazione del Mud 2016, Coldiretti ha chiesto al Ministero di chiarire con precisione l’ambito di applicazione della disposizione di semplificazione, precisando se l’esonero dall’invio del Mud si applichi a partire dall’anno in corso (e, quindi, con riferimento al Mud 2016, in scadenza il 30 aprile, riferito ai rifiuti prodotti nell’anno 2015), ovvero si applichi a partire dal Mud 2017 (riferito ai rifiuti prodotti nel 2016), considerato che la norma è entrata in vigore nel mese di febbraio 2016.
Con parere reso in data 11 aprile 2016, il Ministero ha precisato l’immediata applicabilità della disciplina, già a partire dal Mud in scadenza il 30 aprile 2016 che, pertanto, potrà essere sostituito con la tenuta ordinata della contabilità, anche con il supporto delle associazioni di categoria o società di servizi di diretta emanazione.
Sul punto, il Ministero,infatti, ha chiarito che la modifica normativa interviene ad estendere le semplificazioni accordate dalla previsione, sotto il profilo sia soggettivo – includendo anche le imprese agricole tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni – che oggettivo – ampliando a tutti i rifiuti pericolosi l’ambito di applicazione della disposizione, in origine limitato ai soli rifiuti sanitari, precisando che “anche per le categorie di imprese o di rifiuti di nuova introduzione, l’esonero la semplificazione accordata possa applicarsi già a partire dall’anno in corso (e, quindi, con riferimento al Mud 2016, in scadenza il 30 aprile, riferito ai rifiuti prodotti nell’anno 2015).
Accedendo ad una diversainterpretazione, se si considerasse applicabile la semplificazione solo a partire dal Mud 2017 (riferito ai rifiuti prodotti nel 2016), si imporrebbe, per il prossimo anno, comunque, la presentazione del Mud relativo ai dati dei rifiuti prodotti fino all’entrata in vigore della norma, avvenuta nel mese di febbraio 2016. Tale lettura appare in completa contraddizione con la ratio di semplificazione della previsione”.
Soddisfazione, quindi, per la semplificazione, sollecitata da Coldiretti nell’ambito dei lavori di approvazione della legge che si aggiunge a quelle già vigenti per le imprese agricole che, quando conferiscono i propri rifiuti a circuiti organizzati di raccolta previo apposito contratto di servizio, sono anche esonerate dall’obbligo di iscrizione al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
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