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Piccolo vademecum per orientarsi nella scelta dei diversi tipi di prodotti in commercio

L’agricoltura biologica viene definita dalle normative europee come un un particolare metodo di gestione della produzione agricola, basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, il mantenimento di un alto livello di biodiversità e la salvaguardia delle risorse territoriali, finalizzati ad una gestione eco-compatibile e sostenibile dell’agricoltura.
L’etichettatura dei prodotti differisce a seconda che si tratti di materia prima completamente biologica o in quantità superiore al 95%, in relazione al peso del prodotto finale, oppure che tale percentuale sia inferiore al 95%, oppure che si tratti di prodotti ottenuti da aziende in fase di conversione.

Alimenti interamente biologici o con una quota di ingredienti biologici maggiore del 95%

In questi casi i termini “biologico” – o le abbreviazioni “bio” ed “eco” – possono comparire nella denominazione di vendita (ad esempio Pasta di grano duro biologica) o nel suo stesso campo visivo.

Sull’etichetta devono essere presenti e nell’ordine: il logo di produzione biologica, l’organismo di controllo autorizzato Mipaaf, seguito dal numero di codice; l’indicazione dell’origine (“Agricoltura UE”, “NON UE”, “UE-NON UE”); il codice dell’operatore.

In questi prodotti è vietata la presenza di OGM e/o di derivati da OGM; una soglia di tollerabilità in misura inferiore allo 0,9% (contaminazione accidentale) è tollerata purché chiaramente riportata in etichetta.

Alimenti che contengono ingredienti biologici in quantità minore del 95%

In questo caso si possono utilizzare i termini “biologico” (o le sue abbreviazioni “bio” ed “eco”) esclusivamente in riferimento all’ingrediente e nell’apposita lista degli ingredienti; deve inoltre essere indicata la quota percentuale che l’ingrediente biologico ricopre sul totale degli ingredienti di origine agricola.

Il termine “biologico” (o le sue abbreviazioni “bio” ed “eco”) deve essere riportato con colore, dimensione e tipo di caratteri identici a quelli utilizzati per indicare gli altri ingredienti.

È vietato l’utilizzo del logo comunitario, dell’indicazione dell’origine nonché dei riferimenti all’Organismo di controllo responsabile delle verifiche sulle materie agricole di origine biologica.

Alimenti ottenuti da un sistema agricolo in conversione

Sono gli alimenti ottenuti da aziende agricole che hanno avviato il passaggio dal regime produttivo convenzionale a quello biologico sulla base di un piano di conversione, la cui durata viene concordata con l’Organismo di controllo.

I prodotti agricoli ottenuti da aziende in conversione possono riportare in etichetta “prodotto in conversione all’agricoltura biologica” solo se: il periodo di conversione dura da almeno 12 mesi prima del raccolto; il prodotto è composto da un solo ingrediente vegetale; è presente in etichetta il codice identificativo rilasciato dall’organismo di controllo.

La dicitura “prodotto in conversione all’agricoltura biologica” deve essere riportata in colore, formato e tipologia di carattere tali da non metterla in evidenza rispetto alle altre e, soprattutto, rispetto alla denominazione di vendita.

È vietato l’utilizzo del logo comunitario, dei termini “biologico” (o le sue abbreviazioni “bio” ed “eco”) e dell’indicazione dell’origine, fino a quando non sarà terminato il periodo di conversione e l’azienda avrà positivamente superato le verifiche dell’Organismo di controllo.

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