Da: Camelot/strong>
La società cooperativa Camelot, dopo essere stata contattata dalla società Global Business Service s.r.l., in qualità di conduttrice dell’attività commerciale ricreativa-locanda presso lo stabile denominato “Villa Modoni” di Gaibanella (FE), ha intrapreso delle trattative al fine di verificare la possibilità di svolgere, in questa struttura, l’attività di accoglienza per i rifugiati richiedenti asilo. La cooperativa ha pertanto provveduto ad effettuare un sopralluogo presso l’immobile e a richiedere a Global Service s.r.l. la preventiva disponibilità da parte del proprietario della struttura ad ospitare rifugiati e richiedenti asilo nell’ambito dell’affidamento per servizi di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nel territorio della provincia di Ferrara. Ha inoltre richiesto alla Global Service s.r.l. l’assenza di situazioni in qualsivoglia modo pregiudizievoli alla conclusione di una convenzione. Ottenuta la rassicurazione sulle questioni su riportate, la cooperativa Camelot ha proceduto con la sottoscrizione della convenzione, ma, nei giorni successivi all’incontro con la cittadinanza di Gaibanella di mercoledì 3 agosto 2016, in maniera non prevedibile secondo i principi di buona fede che devono contraddistinguere le trattative preliminari alla conclusione di un contratto, ha ricevuto una comunicazione a mezzo pec da parte del dott. Angelo Adamini, custode nominato dal Tribunale di Ferrara, con la quale si diceva che l’immobile oggetto della convenzione risulta sottoposto a procedura esecutiva di espropriazione immobiliare R.G.E n. 341/2015, e si diffidava “chiunque a sottoscrivere atti o a porre in essere azioni o fatti aventi ad oggetto l’immobile suddetto, senza il consenso scritto del sottoscritto custode giudiziario previa autorizzazione del Tribunale di Ferrara”.
La cooperativa ha inoltre ricevuto una comunicazione da parte del legale della proprietà dell’immobile che dichiarava il proprio netto rifiuto alla possibilità di svolgere un servizio di accoglienza presso la propria struttura. In ragione di quanto sopra, non vi sono dubbi che Global Service s.r.l. abbia tenuto un comportamento contrario “ai principi di buona fede e correttezza che devono osservare le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto” sottacendo delle notizie (nel caso della procedura espropriativa avanti il Tribunale di Ferrara) e fornendo altresì delle notizie mendaci (nel caso dell’assenso da parte del proprietario della struttura all’ospitalità di rifugiati e richiedenti asilo), che inficiano la validità del contratto a conferma della completa buona fede della cooperativa. La violazione dei principi di buona fede sopra richiamati, ivi inclusa la falsa rappresentazione della realtà, oltre alla dichiarazione di indisponibilità da parte del proprietario, rendono la convenzione non validamente conclusa e pertanto non operante.
La cooperativa Camelot rimane a disposizione delle istituzioni locali.
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