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da: Pietro Zappaterra

Ho letto sulla stampa locale della ulteriore ordinanza di reintegro nel posto di lavoro emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale Ferrara in merito al licenziamento discriminatorio del lavoratore-sindacalista della Basell Poliolefine Italia s.r.l. Va bene. Non so se si tratti di un provvedimento d’urgenza in attesa che si compia la causa di merito, ma evidenzio che se quel licenziamento fosse stato intimato ad un semplice lavoratore come nella maggior parte dei casi, ovvero non un sindacalista, il reintegro con le nuove norme non sarebbe stato possibile.

La reintegrazione nel posto di lavoro, cosiddetto ripristino dello status quo antes, costituisce la più efficace forma di tutela prevista dalla legge a favore del lavoratore ed è stata introdotta dalla legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e fino al 2012 era applicabile a tutti i casi di licenziamento illegittimo, ma tra il 2012 ed il 2015 (con decreto legislativo 23/2015 c.d contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti attuativo del c.d Jobs Act – L. 183 /2014- ) il legislatore ha sensibilmente ridotto le ipotesi di reintegro introducendo un nuovo regime di tutela per tutte le ipotesi di licenziamento e quindi sostituendo così il sistema di tutele previsto dall’art. 18 della L. 300/1970.

In base alla nuova disciplina, il lavoratore ingiustamente licenziato avrà diritto, nella maggior parte dei casi, a percepire esclusivamente un indennizzo economico mentre la tutela reintegratoria viene limitata a poche e residuali ipotesi come quella del cosiddetto licenziamento discriminatorio che in pratica vale per i rappresentanti sindacali come nel caso del lavoratore sindacalista licenziato alla Basell di Ferrara. Se fosse stato un lavoratore come tanti avrebbe avuto solo un indennizzo ma avrebbe perso il posto di lavoro.

Questo depotenziamento della legge 300/1971 c.d Statuto dei lavoratori è stato attuato gradualmente e a mio avviso con la tacita inerzia della sinistra e del Sindacato nel senso che (sono stato per tantissimi anni un sindacalista (Cgil) del settore privato e non del pubblico… ) non si è opposto con azioni incisive e determinati finalizzate a mantenere un diritto così importante per tutti come quello della tutela del posto di lavoro a seguito licenziamento illegittimo. Un diritto che i lavoratori a suo tempo (l’ho vissuto in prima persona come rappresentante sindacale) avevano conquistato con dure lotte, grandi sacrifici e sofferenze personali e che ora si vedono vanificato da queste nuove norme.

Oggi il reintegro nel posto di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo, è rimasto sostanzialmente per i rappresentanti sindacali mentre il lavoratore non sindacalista avrà diritto esclusivamente ad un limitato indennizzo economico. Così quel principio giuridico del “favor prestatoris” sembra gradualmente sostituirsi con quello del “favor operarum conductor”…

Con l’occasione, visto il tema, mi preme brevemente evidenziare in merito al mantenimento del posto di lavoro la ingiusta disparità di trattamento esistente tra lavoratori dipendenti del settore pubblico e quelli del privato. Questi ultimi non solo hanno perso le tutele di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ma vivono una condizione di precarietà lavorativa anche, ma non solo, a seguito di crisi aziendali che li rende vulnerabili, contrariamente a quanto avviene nel settore pubblico (Stato, Enti locali, etc.) dove i lavoratori hanno la cosiddetta “clausola di stabilità” ossia il lavoro assicurato fino al conseguimento del diritto alla quiescenza.

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