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da: Prof. Avv. Enzo Ocera

Denunzia sulla cattiva gestione e su comportamenti illeciti dell’Acer Ferara e del Comune di Comacchio

Dopo molti ripensamenti mi sono determinato a prendere la penna per dare il mio contributo, come cittadino prima ancora che come Avvocato, nel denunziare pubblicamente la cattiva gestione della cosa pubblica da parte dell’Acer Ferrara e del Comune di Comacchio, che, quali pubbliche amministrazioni, hanno il primario dovere di fare gli interessi degli amministrati.
In una vertenza tra gli Zarattini contro l’Acer Ferrara ed il Comune di Comacchio sono rimasto più volte scandalizzato, vedendo traditi quei principi che ho visto sempre applicare dalle P.A. in un quarantennio di attività professionale.
Non è il caso di scendere nei dettagli della questione insorta, ma è il caso di sottolineare che in un precedente giudizio (curato da altro avvocato) l’erede dell’assegnataria è rimasta soccombente, in quanto da un certificato anagrafico “non veritiero” rilasciato dal Comune di Comacchio e da un atto di precarietà “non veritiero” prodotto dall’Acer Ferrara non risultava rispettivamente che lo stesso fosse convivente della de cuius al momento del decesso, ma addirittura ospite per 4 anni di quest’ultima. Dopo recenti indagini si è scoperto, al contrario, che dagli atti della medesima amministrazione l’erede dell’assegnataria risultava convivente con la de cuius al momento del decesso
Incommentabile la posizione dell’Acer Ferrara e del Comune di Comacchio che ritengono che non può prendersi in alcuna considerazione tale realtà documentale sulla effettiva coabitazione proveniente proprio dalle certificazioni del Comune di Comacchio, in quanto la precedente sentenza non l’ha riconosciuta. Infatti, pur a volere soprassedere dalla non trascurabile evenienza che hanno prodotto un certificato non veritiero, la P.A. ha il potere- dovere di agire in autotutela per questioni di giustizia amministrativa e nell’interesse superiore e primario degli amministrati.
La stessa si comporta, piuttosto, come se fosse un privato, richiamando una sentenza passata in giudicato, rinnegando quei criteri di economicità propri dell’attività della P.A., corrispondendo elevati onorari al proprio avvocato, trascurando che l’erede dell’assegnataria può, scoperta la falsità di un documento, rimettere tutto in discussione e positivamente innanzi all’autorità giudiziaria.
Nel nuovo giudizio introitato non si reclamava il diritto di avere assegnato l’immobile in base alla coabitazione, ma sulla diversa ipotesi che, ai sensi dell’art. 1326 c.c., si erano incontrate la proposta e l’accettazione delle parti e che quindi il contratto era già concluso; e che conseguentemente l’erede dell’assegnataria aveva diritto a succederle. In tale giudizio il Tribunale di Ferrara, dopo avere dichiarato la fondatezza di tale principio, non ha rilevato tra le documentazioni, prodotte dall’erede dell’assegnataria, la comunicazione scritta dell’assegnataria d’accettazione della proposta di vendita dell’Acer Ferrara; in sede di appello gli Zarattini hanno rilevato che tale documentazione era in atti e che comunque se ne produceva una copia completa, potendosi in appello produrre documenti che rientrino nel thema probandum del primo grado. Ma anche in questo caso l’Acer Ferrara, pur sapendo della esistenza di tale documentazione e del buon diritto dell’amministrato, ha dato incarico di costituirsi in appello, deliberando un compenso all’Avvocato di ben 9.766,41 che con cpa ed iva lievita ad € 12.391,61, per opporsi alla nuova produzione in appello, quando avrebbe dovuto, in base ai fatti incontestabili, riconoscere il diritto all’erede dell’assegnataria in sede di autotutela
Sfuggendo la questione da ogni parte l’Acer Ferrara giustifica che non ha formalizzato il contratto di vendita già concluso innanzi al Notaio, in quanto nell’immobile in questione sarebbero stati presenti abusi edilizi. Questa circostanza non è stata mai provata e non sarebbe potuto essere provata perché non vera e mai fu presa in considerazione in nessuna delle sentenze emesse.
Tale circostanza è in ogni caso confliggente con la lettera della legge, in quanto l’IACP (ora Acer) comunicava nella forma scritta di procedere alla cessione al prezzo determinato di £. 10.920.000 gravato di IVA al 2%; e l’art. 28 della L. n. 513/1977 presuppone un sopralluogo sull’immobile per verificare lo stato dell’immobile al fine della determinazione del prezzo di vendita; e pertanto, avvenuto tale sopralluogo, non sono state rilevati abusi edilizi.
Ciò che poi allarma è che la dante causa ha corrisposto il prezzo di acquisto richiesto e l’Acer ha emesso la fattura per IVA n 164 del 20.01.1986.- Prescindendo che tale imposta si corrisponde al momento del trasferimento del bene, ci si chiede se tali somme siano state versate all’erario o siano state distratte dalla loro destinazione.
Ancor più grave che la conserteria dell’Acer Ferrara e del Comune di Comacchio, piuttosto che dare esecuzione alla sentenza ottenuta, hanno ripetutamente tentato e continuano a tentare (nonostante ogni diffida) di provocare a sé l’ingiusto profitto della rinunzia all’interposto appello da parte degli Zarattini, con il danno per quest’ultimi di rinunziare ai rimedi apprestati dalla legge; ovvero sotto la minaccia di danni ben più gravi, hanno determinato gli Zarattini a presentare domande agli stessi pregiudizievoli. Fatti questi già denunziati alla Procura della Repubblica di Ferrara ed alla Guardia di Finanza.
Da ultimo notiamo che l’Acer Ferrara liquida al proprio avvocato la somma di ben € 9.766,42 all’inizio del giudizio di appello in corso. Prescindendo dalla circostanza che tutte le P.A., nel conferire gli incarichi, richiedono la liquidazione nei minimi, nel caso di specie si supera qualsiasi massimo previsto dal D.M. 20.07.2012 n. 140, che prevede infatti per lo scaglione l’importo senza accessori di € 3.960,00 nel minimo e di € 6.336,00 nel massimo.
Con l’augurio che le testate giornalistiche riportino, nell’interesse della collettività (essendo generalizzato il malcontento verso tali P.A.), questo mio intervento, assumendone la piena responsabilità di quanto riportato.

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