Da: Ufficio Stampa Gruppo Consiliare Partito Democratico
Egregio Signor Sindaco, per l’ennesima volta spiace constatare come siano disattese le risposte (e le tempistiche di risposta) alle interpellanze dei consiglieri comunali.
In modo particolare la risposta di cui all’oggetto non solo non risponde puntualmente alle richieste avanzate nell’interpellanza, ma illustra in modo chiaro e puntuale come l’utilizzo del drone per le riprese della demolizione e bonifica del campo sosta di via delle Bonifiche, sia avvenuta disattendendo le norme che regolamentano l’impiego degli APR e soprattutto in violazione delle norme che disciplinano l’utilizzo degli Spazi Aerei.
Nella risposta si fa riferimento al “Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto edizione 2”, dove, indipendentemente dal fatto che attualmente è in vigore l’edizione 3, è espressamente escluso il sorvolo da parte degli APR di “Infrastrutture sensibili”.
In particolare nella risposta si fa enorme confusione tra le norme che disciplinano il sorvolo dei centri abitati e quindi anche della città di Ferrara e l’istituzione di un’area in cui è vietato il sorvolo, costituita da un volume che racchiude il petrolchimico indicata nell’AIP – LIP52 come area tecnologica.
L’ATM del 24/05/2019, richiamato dal Vicesindaco nella sua risposta, prevede infatti al punto 6.1 che “le operazioni in Vlos/Evlos degli Apr con massa operativa al decollo minore di 25 kg, sono consentite senza riserva di spazio aereo se condotte al di fuori degli spazi aerei controllati” e al successivo punto 6.4 (non citato nella risposta) recita “Le operazioni degli APR interagenti con zone proibite (P), pericolose (D) e regolamentate (R) pubblicate in AIP-Italia ENR 5, non sono consentite. Eventuali deroghe possono essere autorizzate da parte dell’ENAC secondo le disposizioni vigenti”.
Il campo sosta di via delle Bonifiche in cui si è svolta l’attività del drone, è ricompreso, come dovrebbe essere noto, nella LIP52, cioè uno spazio aereo in cui è vietata ogni attività di volo. E l’ATM citata in risposta espressamente chiarisce che le attività degli APR, sono consentite esclusivamente al di fuori degli spazi aerei non controllati e quindi in mancanza di autorizzazioni ENAC vietate nelle zone proibite (P), pericolose (D) e regolamentate (R).
Rimangono quindi totalmente inevase le risposte ai seguenti punti dell’interpellanza, che qui per semplicità riportiamo: di conoscere il nominativo del pilota del drone; di conoscere da chi e a quale titolo sia stato autorizzato a entrare nel “cantiere”, e se fosse in regola con le dotazioni di sicurezza necessarie; di conoscere se il pilota fosse in possesso degli specifici attestati di volo su aree critiche rilasciati da ENAC e se il drone fosse in regola con la documentazione e l’assicurazione; di conoscere, visto che le operazioni suddette sono avvenute sotto gli occhi di agenti della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine se queste abbiano verificato o intendano verificare quanto sopra e, onde evitare omissioni, sanzionare e denunciare alle competenti autorità eventuali atti contrari alla normativa.
Rimaniamo quindi in attesa di ricevere da Lei signor Sindaco le opportune integrazioni alla risposta, ricordando che i tempi di riscontro della stessa erano scaduti nella giornata del 4 novembre scorso.
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