Formazione. Tirocini, più tutele per garantire esperienze di qualità. Approvato dalla Giunta il progetto di legge
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Da ufficio stampa regione Emilia-Romagna
L’assessore Patrizio Bianchi: “Strumento importante per ridurre il tempo tra la fine della formazione e l’ingresso nel mercato del lavoro”.
Bologna – Più tutele per il tirocinante, un controllo preventivo e sistematico della regolarità del tirocinio prima dell’avvio, una durata massima di 6 mesi per tutti i tirocini ad eccezione di quelli rivolti a persone in condizioni di svantaggio (12 mesi) e a persone con disabilità (24 mesi). Un costante monitoraggio anche qualitativo dei percorsi attivati, più controlli e sanzioni mirate per contrastare gli abusi. Sono le scelte di fondodella Regione Emilia-Romagna in materia di tirocini, che recepisce le nuove linee guida nazionali. Ora inizia il percorso in Assemblea legislativa. L’entrata in vigore della legge è prevista a partire dal 1 ottobre 2018.
“Questo progetto di legge è l’esito di un approfondito confronto con le parti sociali che ringrazio per il lavoro di questi mesi – spiega l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Patrizio Bianchi. In Emilia-Romagna nel 2017 sono stati attivati circa 30mila tirocini. Si tratta di uno strumento di straordinario valore per promuovere l’acquisizione di competenze mediante un contatto con il mondo del lavoro. Valore che questo progetto di legge riconosce, individuando nuove modalità per rafforzarne la qualità dei percorsi ma anche per rafforzare i controlli di regolarità, contrastare e sanzionare possibili abusi- aggiunge l’assessore Patrizio Bianchi-. Saremo tempestivi e intransigenti con chi, soggetto promotore o ospitante, ricorrerà al tirocinio, abusandone o snaturandone le finalità”.
“Il tirocinio è un periodo di formazione in nessun modo riconducibile ad un rapporto di lavoro- conclude Patrizio Bianchi-. Per questo nella preintesa firmata dal Presidente Bonaccini il 28 febbraio per ottenere maggiore autonomia ai sensi dell’art. 116 della Costituzione abbiamo chiesto l’attribuzione della competenza legislativa per introdurre e disciplinare misure complementari di controllo su questo strumento di politica attiva.
Cos’è il tirocinio
Il tirocinio è unamodalità formativa che non costituisce rapporto di lavoro. È finalizzata in via esclusiva a sostenere le scelte professionali e a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante e al tirocinante, che è garante della regolarità e qualità dell’iniziativa.
Fondato su una convenzione e su un progetto formativo individuale, ogni tirocinio prevede un tutor organizzativo responsabile didattico dell’attività, messo a disposizione da chi promuove il tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio individuato dal soggetto ospitante. Il tirocinante deve essere messo nelle condizioni di acquisire almeno una unità di competenza della qualifica regionale presa a riferimento nel progetto formativo, e deve essere garantita la formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A conclusione del percorso deve essere formalizzata al tirocinante la certificazione degli esiti, secondo gli standard del sistema regionale delle qualifiche.
Durata e indennità
Superando la distinzione precedente tra tirocini formativi e di orientamentoe tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, il progetto di legge prevede una durata massima di 6 mesi per tutti i tirocini (in Emilia-Romagna la durata media di un tirocinio è di 168 giorni), ad eccezione di quelli rivolti a persone in condizioni di svantaggio per i quali viene confermata la durata di 12 mesi e di quelli rivolti a persone con disabilità che possono durare fino a 24 mesi. L’indennità minima mensile viene confermata in 450 euro mensili per tutti i tirocinanti.
Autorizzazione del tirocinio
Per tutelare il tirocinante garantendo la correttezza e la conformità del percorso alla normativa, è introdotto un sistema di autorizzazione preventiva e tempestiva dei tirocini, garantita dall’Agenzia per il Lavoro entro 10 giorni dal recepimento della documentazione)
Progetto formativo e sistema regionale delle qualifiche
Per valorizzare la valenza formativa del tirocinio-politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante, con l’obiettivo di arricchirne conoscenze e competenze professionali per in un ingresso e un reinserimento qualificati nel mercato del lavoro – la proposta di legge conferma come riferimento del progetto formativo individuale il Sistema Regionale delle Qualifiche.
Condizioni e vincoli
Il progetto di legge ribadisce il divieto per i soggetti ospitanti di realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante, di ospitare tirocinanti che già abbiano già lavorato nei due anni precedenti presso la stessa realtà con qualunque forma contrattuale e di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio.
Vengono introdotti e meglio precisati ulteriori vincoli: divieto di adibire i tirocinanti a posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante, sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero, sostituire lavoratori in momenti di picco delle attività, attivare tirocini per i professionisti già abilitati all’esercizio di professioni regolamentate. Per poter ospitare un tirocinante rimane l’obbligo di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, e di non usufruire della Cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa unità operativa. Per qualificare il percorso, il progetto di legge introduce un limite al numero di tirocinanti che possono essere seguiti contemporaneamente sia dal tutor responsabile didattico dell’attività individuato dal soggetto promotore del tirocinio sia da quello individuato dal soggetto ospitante.
Nel calcolo del numero di tirocini attivabili contemporaneamente in base alle dimensioni dell’azienda ospitante vengono ora ricompresi, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, anche quelli a tempo determinato, esclusi gli apprendisti. Il numero di tirocini attivabili viene aumentato progressivamente, a titolo di premialità, nel caso in cui le imprese, anche al di sotto dei 20 dipendenti, abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi.
Monitoraggio, vigilanza e sanzioni
L’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna realizza un monitoraggio delle caratteristiche dei tirocinanti e degli inserimenti lavorativi successivi al tirocinio e un qualitativo sulla base dei progetti formativi, dagli obiettivi in esso contenuti e delle metodologie didattiche per raggiungere gli obiettivi di apprendimento.
Il progetto di legge prevede che la Giunta, in stretta integrazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, individui e programmi attività di controllo, riceva tempestiva informazione in merito agli accertamenti ispettivi realizzati, ai caratteri degli eventuali elementi distorsivi individuati e al rispetto degli obblighi in materia di formazione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Informazioni decisive anche per introdurre successivamente eventuali e ulteriori interventi di carattere regolativo.
Con la proposta di legge l’impianto sanzionatorio della normativa attuale viene precisato e strutturato. Rispetto alla legge precedente viene eliminata la sanzione pecuniaria per violazione dell’obbligo di invio di progetto formativo e convenzione prima dell’avvio del tirocinio (con l’autorizzazione preventiva è una violazione che non è più possibile commettere) e vengono introdotte nuove sanzioni nei confronti di promotori e soggetti ospitanti che prevedono, in caso di violazioni, il divieto di attivare ulteriori tirocini per un periodo che va dai 12 mesi fino all’interdizione permanente. /BM
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