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da: ufficio stampa giunta regionale Emilia-Romagna

Elezioni 2014 – Amministrative, domenica 25 maggio si vota in 255 comuni dell’Emilia-Romagna per rinnovare sindaci e consigli comunali, oltre che per eleggere il nuovo Parlamento europeo per cui vota ogni elettore regionale. Online sulle pagine web della Regione una sezione dedicata alle elezioni. Per 142 comuni con oltre 5 mila abitanti debutta la “doppia preferenza di genere”

Bologna – Sono 255 i comuni dell’Emilia-Romagna, il 75 % del totale, i cui residenti domenica 25 maggio vengono chiamati al voto per rinnovare il primo cittadino e i relativi consigli comunali. Contestualmente, tutti gli elettori dei 340 comuni emiliano-romagnoli andranno alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo. I seggi sono aperti nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23: lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura delle urne per le elezioni europee, mentre per le comunali lo spoglio si svolgerà a partire dalle ore 14 di lunedì 26 maggio.
Sul sito http://elezioni.regione.emilia-romagna.it – realizzato in collaborazione tra Giunta regionale e Assemblea legislativa – un’apposita sezione dedicata al voto amministrativo proporrà news, curiosità e aggiornamenti. Disponibili anche la cartografia relativa ai comuni che andranno al rinnovo delle amministrazioni locali e il collegamento con la banca dati elettorale (Bde) dell’Assemblea legislativa, contenente i risultati delle precedenti tornate (elezioni amministrative ed europee).
Le elezioni amministrative
Per eleggere sindaci e consiglieri comunali, si vota con una sola scheda di colore azzurro. Gli elettori devono presentarsi ai seggi con un documento valido e la tessera elettorale.
Nei comuni con oltre 15 mila abitanti, se nessun candidato sindaco supererà il 50% dei voti si dovrà ricorrere ad un turno supplementare di ballottaggio, previsto per domenica 8 giugno.
Insieme ai 255 sindaci gli elettori dovranno eleggere complessivamente 3.150 consiglieri comunali, di cui quasi 1.400 concentrati nei centri tra i 3 mila e 10 mila abitanti.
In Emilia-Romagna la provincia in cui è concentrato il maggior numero di comuni al voto è quella di Bologna con 47 municipalità, l’83,9% del totale. Nella provincia di Piacenza sono 34 i comuni al voto (70,8% del totale), a Parma 33 (71,7%), a Reggio Emilia 36 (80%), a Modena 36 (76,6%), a Ferrara 16 (66,7%), a Ravenna 14 (77,8%), a Forlì-Cesena 20 (66,7%) e a Rimini 19 (73%).
I Comuni con oltre 15 mila abitanti
Ben 39 sono i comuni al voto con oltre 15 mila abitanti (interessati da eventuale ballottaggio): tra questi anche quattro capoluoghi di provincia (Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Forlì).
I comuni che eventualmente potrebbero andare al turno di ballottaggio sono Fidenza (provincia di Parma, 1), Casalgrande, Correggio, Reggio Emilia e Scandiano (provincia di Reggio Emilia, 4), Carpi, Castelfranco Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Mirandola, Modena, Nonantola, Sassuolo, Soliera e Vignola (provincia di Modena, 11), Argenta, Bondeno, Copparo e Ferrara (provincia di Ferrara, 4), Casalecchio di Reno, Castel Maggiore ,Castel San Pietro Terme, Medicina, Molinella, Pianoro, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, Valsamoggia e Zola Predosa (provincia di Bologna, 10), Cesena, Forlì e Savignano sul Rubicone (provincia Forlì-Cesena, 3), Bagnacavallo, Cervia e Lugo (provincia di Ravenna, 3), Bellaria-Igea Marina, Riccione e Santarcangelo di Romagna (provincia di Rimini, 3).
Novità e curiosità
Per 142 comuni con oltre 5 mila abitanti debutta la “doppia preferenza di genere”. Inoltre, esordio al voto per quattro nuovi ‘supercomuni’ nati dalle fusioni di diverse municipalità: Sissa Trecasali (Parma), Fiscaglia (Ferrara), Valsamoggia (Bologna), Poggio Torriana (Rimini). Votano per la prima volta, alle comunali, in Emilia-Romagna, dopo essersi distaccati dalle Marche, gli elettori di Casteldelci, Maiolo, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello (Rimini), 5 dei 7 comuni della Valmarecchia (insieme a Novafeltria, Pennabilli) passati alla provincia di Rimini (Legge n. 117 del 3 agosto 2009).
Diverse le novità introdotte, anche recentemente, nella normativa elettorale. Tra queste, per i comuni fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e da non più di due assessori mentre per i comuni tra i 3.000 e 10.000 abitanti, i consiglieri sono 12 e gli assessori 4. Per gli altri comuni, il numero di consiglieri resta sempre lo stesso: 36 per i comuni con oltre 250 mila abitanti, 32 in quelli con oltre 100 mila, 24 per quelli oltre i 30 mila e a 16 per quelli maggiori di 10 mila. Nelle giunte dei comuni superiori a 3 mila abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Nei comuni fino a 3.000 abitanti, ai sindaci è consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi, mentre prima anche per essi era valido il limite dei due mandati consecutivi.
Come si vota
Il nome di ciascun candidato a sindaco è già riportato nella scheda, affiancato dal simbolo della lista o delle liste che lo appoggiano. Per l’elezione dei consiglieri comunali, è possibile esprimere una o due preferenze, indicando il cognome del/i candidato/i prescelto/i accanto al simbolo della lista a cui appartiene/engono. La possibilità di esprimere due preferenze (“doppia preferenza di genere”) è però riservata solo ai comuni superiori ai 5 mila abitanti, non a quelli inferiori. Nel caso vengano espresse due preferenze, devono obbligatoriamente fare riferimento a candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, indipendentemente dalla loro posizione in lista.
Il sindaco eletto resta in carica per 5 anni. Può ricoprire tale carica, nei comuni superiori ai 3 mila abitanti, per un massimo di due mandati consecutivi.
Per il resto, le modalità di voto differiscono in base alla dimensione del comune.
Comuni con meno di 15 mila abitanti
Per scegliere il candidato alla carica di sindaco, è sufficiente tracciare un segno sul simbolo della lista che lo sostiene. È inoltre possibile esprimere una preferenza (due nei comuni superiori ai 5 mila abitanti), scrivendo nell’apposito spazio il cognome del candidato alla carica di consigliere, appartenente alla lista collegata al sindaco votato.
Non si può esprimere un “voto disgiunto”, cioè votare un sindaco ed esprimere la preferenza per un candidato consigliere di una lista diversa da quella cui appartiene il sindaco (in questo caso il voto è nullo).
Viene eletto sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. L’eventuale ballottaggio, dopo 2 settimane, si ha solo in caso di esatta parità di voti trai primi due candidati. Alla lista che appoggia il sindaco eletto, vanno i due terzi dei seggi disponibili: i restanti vengono distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.
Comuni con più di 15 mila abitanti
È possibile esprimere il proprio voto in tre modi diversi:
a) tracciando un segno solo sul simbolo della lista (votando così sia per il sindaco che per la lista ad esso collegata);
b) tracciando un segno solo sul nome di un candidato sindaco (votando così solo per il sindaco e non per la lista o le liste collegate);
c) tracciando un segno sia sul simbolo della lista, con l’eventuale indicazione della preferenza, sia sul nome di un candidato sindaco non collegato a quella lista (“voto disgiunto”).
Viene eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50 per cento più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale quota, si torna a votare dopo 2 settimane, per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio). Dopo il primo turno, entro una settimana, le varie liste, a eccezione di quelle già collegate con candidati in ballottaggio, possono a loro volta collegarsi con uno dei due candidati ammessi al ballottaggio. Al secondo turno, viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Per quanto riguarda la composizione del consiglio, se la lista o il gruppo di liste collegate al sindaco eletto nel primo o nel secondo turno non hanno conseguito almeno il 60 per cento dei seggi, ma nel primo turno almeno il 40 per cento dei voti, ottengono automaticamente il 60 per cento dei seggi. I seggi restanti vengono divisi proporzionalmente tra le altre liste.

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